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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 04/01/2021
D. Pres.R. Sicilia 04/01/2021
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PremessaVISTO lo Statuto della Regione siciliana; VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"; VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; VISTO in particolare, l'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che: - al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità; - al comma 2 stabilisce che "Nel rispet |
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Art. 1Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "Linee |
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Art. 2Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al c |
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Allegato - Linee di indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi1. Riferimenti normativi Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al comma 2 dell'art. 114 prevede che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il progetto di gestione dovrà essere predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 5, il soggetto competente per l'approvazione del progetto di gestione è la Regione. Con l'entrata in vigore della L.R. 8/2018 il progetto di gestione è istruito ed approvato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Ai sensi dell'articolo 170 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114 comma 4, continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004. Il D.M. 30 giugno 2004 si applica a tutti gli sbarramenti soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363 e s.m.i., ovvero agli sbarramenti aventi un'altezza superiore a 10 metri ed a quelli che determinano a monte un bacino di volume superiore a 100.000 metri cubi. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 2004 stesso, per gli sbarramenti non soggetti alle norme del D.P.R. 1363/1959 e s.m.i., le Regioni stabiliscono, caso per caso e in relazione alle caratteristiche degli stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi dello stesso D.M. e quali norme siano da applicare. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, articolo 114, comma 9 e dell'articolo 1 comma 2 del D.M. 30 giugno 2004, le operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento e spurgo degli invasi non devono pregiudicare la qualità dell'acqua invasata e del corpo idrico recettore, gli usi in atto a valle dell'invaso e il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione. All'interno del Piano di Tutela delle Acque della Sicilia, redatto nel dicembre 2007 e approvato con Ordinanza n. 333 del 24 dicembre 2008 del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la tutela delle Acque della Sicilia, sono contenute le "Direttive per la salvaguardia ed il miglioramento degli idrosistemi regionali - gestione dei serbatoi artificiali della regione siciliana -", riportanti le modalità generali per la redazione del progetto di gestione degli invasi sottesi da "grandi dighe", come individuate dalla L. 584/94, in conformità al citato art. 114 del D.Lgs. 52/2006, nonché delle dighe di competenza regionale. Relativamente agli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 1363/59, dette direttive rimandano ad uno specifico provvedimento da emanare da parte del Presidente della Regione alle quali dovranno assoggettarsi i gestori. Nelle direttive stesse sono elencati, tra l'altro, i contenuti del Progetto di Gestione e le modalità di aggiornamento dello stesso. Il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, nelle more della definizione del procedimento di approvazione dei progetti di gestione da parte della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 710 del 7 maggio 2012 ha adottato il "Regolamento in materia di sbarramenti di ritenuta fluviali non soggetti a D.P.R. n. 1363/1959 di competenza della Regione Siciliana". Il Regolamento stesso disciplina (art. 1 - ambito di applicazione -) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi non assoggettati al D.P.R. n. 1363/1959 e il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni stesse da effettuare sugli invasi disciplinati dal D.P.R. 1363/1959. Ad esso si farà riferimento nelle presenti linee di indirizzo, con le quali si dà prosecuzione a quanto previsto nell'allegato 22 del Piano di Tutela della Acque. 2. Ambito di applicazione Le presenti indicazioni vengono fornite in ottemperanza agli obblighi che lo Stato ha posto in capo alle Regioni. Esse individuano inoltre i criteri generali per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di gestione nonché i principi a cui attenersi per una corretta valutazione dei risultati, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei corpi idrici interessati dalle operazioni dei corsi d'acqua e di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico. Le indicazioni procedurali, le modalità di approvazione del Piano di Gestione e di coordinamento delle operazioni nello stesso bacino idrografico, come indicati nel presente documento, si applicano a tutti i progetti di gestione degli invasi ricadenti nel territorio della Regione Siciliana. I progetti di gestione degli invasi non assoggettati al D.P.R. 1363/1959 saranno redatti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 5 di questo documento. I progetti di gestione degli invasi assoggettati al D.P.R. 1363/1959 devono contenere le informazioni elencate nel D.M. 30 giugno 2004. Le specifiche tecniche relative ai contenuti dei progetti degli invasi non assoggettati al D.P.R. 1363/1959, di cui al paragrafo 5 di queste indicazioni, costituiscono comunque linee guida anche per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi assoggettati al D.P.R. 1363/1959. Le presenti indicazioni disciplinano: - il procedimento di approvazione di tutti i progetti di gestione degli invasi, in conformità alle disposizioni generali fissate dal comma 5 dell'articolo 114 del d.Igs. 152/2006; - per gli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 1363/1959 e s.m.i., i criteri di assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione e gli obblighi cui i gestori devono ottemperare; - i contenuti del progetto di gestione per gli invasi non soggetti al D.P.R. 1363/1959 e s.m.i.; - le modalità di coordinamento delle operazioni, in caso di diversi sbarramenti posti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 30 giugno 2004; - le modalità di monitoraggio delle operazioni previste nel progetto di gestione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. 30 giugno 2004; - i criteri per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 3. Assoggettamento Prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, i gestori degli invasi esistenti assoggettati al D.P.R. 1363/1959 che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal D.M. 30 giugno 2004, sono tenuti a presentare il progetto di gestione all'autorità competente. In ogni caso, qualora il progetto non sia stato presentato in precedenza, i gestori sono obbligati a presentare il progetto entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, secondo i criteri fissati dal medesimo decreto. Pertanto, in ottemperanza alla disciplina nazionale, qualsiasi operazione specifica di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del progetto di gestione e/o del progetto operativo, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 133 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Per quanto concerne la realizzazione di nuovi invasi, sino all'emanazione del citato decreto di cui all'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, vige quanto disposto all'articolo 6 del D.M. 30 giugno 2004. Dopo l'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, si applicheranno integralmente le disposizioni ivi contenute. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia delle presenti prime linee di indirizzo, sono tenuti a presentare il progetto di gestione degli invasi i gestori degli sbarramenti esistenti non soggetti al D.P.R. 1363/1959: - i cui organi di presa o scarico siano interessati da depositi di sedimento che possano pregiudicarne il corretto funzionamento, e con potenziali ricadute sulla sicurezza dello sbarramento; - per i quali il sedimento presente nell'invaso non consenta di mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione delle acque. 3.1 Operazioni escluse dal progetto di gestione Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per l'esecuzione delle operazioni ordinarie di gestione dell'impianto, ivi compresi gli svuotamenti eseguiti esclusivamente attraverso opere di derivazione, se non finalizzati allo spurgo. Così pure le aperture degli scarichi eseguite per non superare il massimo livello di invaso, ai fini della sicurezza dello sbarramento, sono escluse dai contenuti e dalle prescrizioni del progetto di gestione. Come previsto dall'articolo 7 del D.M. 30 giugno 2004, le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le seguenti manovre: - manovre necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena; - manovre di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità; - manovre effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità competente; - effettuate per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 1363/1959, su disposizione dell'Amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento. L'esecuzione delle prove di funzionalità è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: - la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico, avendo comunque cura di evitare l'inceppamento degli stessi a causa dalla eventuale permanenza di sedimenti nella sezione di chiusura; - le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualità delle acque; - contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti; - le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata necessità, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente indicate dall'autorità competente; - le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia sotto pressione e che sia garantito un battente di almeno 50 cm sulla generatrice superiore. - devono evitarsi, per quanto possibile, rilasci di portate con forti concentrazioni di sedimenti in condizioni di Deflusso Minimo |
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