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Sent. C. Giustizia UE 21/12/2011, n. C-250/10

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Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dev'essere interpretato nel senso che un'impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell'esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell'utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall'aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.

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