Sent. C. Giustizia UE 29/03/2012, n. C-599/10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 29/03/2012, n. C-599/10

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Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti — Bando di gara a procedura ristretta — Valutazione dell’offerta — Richieste da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell’offerta — Presupposti.

L’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione quale l’articolo 42, paragrafo 3, della legge slovacca n. 25/2006 sulle gare pubbliche d’appalto, nella sua versione applicabile al procedimento principale, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta.
L’articolo 55 della direttiva 2004/18 osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.
L’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, quale l’articolo 42, paragrafo 2, della citata legge n. 25/2006, secondo cui, in sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell’offerta. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

Dalla redazione