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Sent. C. Giustizia UE 08/10/2020, n. C-360/19

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Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 37 - Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione - Risoluzione extragiudiziale delle controversie - Nozione di «parte che intenda sporgere reclamo» - Reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione al quale l’impianto di tale cliente non è direttamente connesso - Guasto verificatosi in tale sistema - Assenza di rapporto contrattuale tra detto cliente e il gestore del sistema in questione - Ricevibilità del reclamo.

L’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione non può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione, in seguito a un guasto verificatosi in tale sistema, per il motivo che l’impianto di tale cliente finale è connesso non direttamente a detto sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.

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