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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 24/11/2020, n. 38
L. R. Basilicata 24/11/2020, n. 38
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L. R. Basilicata 24/11/2020, n. 38
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Art. 2 - Modifica all'art. 2 "Denuncia dei lavori"1. L'art. 2 (Denuncia dei lavori) della L.R. n. 38/97 è sostituito con il seguente: "Art. 2 (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all'inizio dei lavori) 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell'inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti. 2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell'interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086. 3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni: a) l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre; 4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l'altro comprendere: a) asseverazione del progettista delle strutture attestante: 1) che l'incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento; |
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Art. 3 - Modifiche all'art. 3 "Responsabilità"1. All'art. 3 della L.R. n. 38/97 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, dell'art. 3, le parole "di cui al quarto comma del precedente art. 2" sono sostituite con le seguenti parole: "abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale."; |
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Art. 4 - Modifiche all'art. 6 "Repressione delle violazioni"1. All'art. 6 della L.R. n. 38/97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al terzo comma, dell'art. 6, le parole: "Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti" sono sostituite con le parole: "Per la violazione degli obblighi"; |
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Art. 5 - Modifiche all'art. 9 "Utilizzazione degli edifici e manufatti"1. L'art. 9 della L.R. n. 38/97 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Utilizzazione degli edifici e manufatti) 1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte. 2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata |
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Art. 6 - Modifiche all'art. 12 "Criteri e modalità attuativi"1. Al comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 38/97 le lettere a), b), c), d), e), f), g) sono sostituite con le seguenti: "a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR); |
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Art. 7 - Modifiche ed integrazione1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di |
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Art. 8 - Modifica ed integrazione1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente: |
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Art. 10 - Modifica ed integrazione1. Dopo l'art. 14 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente: |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. |
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