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27/11/2020

Ordine di demolizione di opere abusive in zona demaniale vincolata e decorso del tempo

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull'irrilevanza del lungo tempo trascorso tra la realizzazione di un'opera abusiva (realizzata in zona demaniale vincolata) e l'emissione dell'ordine di demolizione.

Nel caso di specie, era stato impugnato un ordine di demolizione nei confronti di una pesa portuale formata da elementi prefabbricati e di un prefabbricato in ferro tipo container adibito ad uffici.

Il Tribunale amministrativo rilevava in proposito che le opere non erano conformi a quanto prescritto nei titoli edilizi rilasciati poiché non presentavano le caratteristiche di facile rimozione, essendo saldamente ancorate su basamenti di cemento armato, ed erano state realizzate senza il necessario previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione all’allaccio in fogna e allo scarico (quest’ultima necessaria per il container, a carattere stabile e dotato di wc).

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado e ribadito i seguenti principi:
- le opere saldamente ancorate su basamenti di calcestruzzo armato non presentano le caratteristiche proprie di un’opera di facile rimozione con carattere provvisorio;
- ai fini della esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il semplice provvedimento di concessione demaniale, ma occorre pur sempre l'ulteriore ed autonomo titolo edilizio comunale, stante la piena autonomia degli interessi amministrativi presi in considerazione dai due atti abilitativi;
- in tema di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza è vincolante, ai sensi dell’art. 146 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, tanto da costituire atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio;
- non può aver rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell'iter sanzionatorio. Infatti, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. Anche nel caso in cui l'attuale proprietario dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le stesse. Resta fermo - ovviamente dopo il ripristino della legalità - la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza di realizzazione delle opere e il potere delle amministrazioni preposte di valutare la conciliabilità dell'interesse imprenditoriale con gli interessi tutelati dalle norme edilizie e dai vincoli esistenti sulla zona;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Deve essere pertanto escluso che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
 

Dalla redazione