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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 21/05/2012, n. 21
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- L.R. 24/11/2012, n. 64
- L.R. 28/10/2013, n. 60
- L.R. 24/05/2016, n. 33
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); |
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Art. 1 - Tutela dei corsi d’acqua1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, “dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografi co di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 R (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)” N2. 2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all’articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale). |
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Art. 2 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi: a) opere di difesa e regimazione idraulica; b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno. 2. Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) ampliamento e adeguamento di opere pubbliche; b) nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili “e gas naturali” N1 o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della p |
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Art. 3 - Deposito dei progetti e controlli1. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza relative agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), “e comma 2 bis,” N6 o delle relative varianti, l’interessato deposita presso la struttura regionale competente, indicando gli estremi del relativo titolo abilitativo: a) il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica, di cui all’articolo 2, comma 7; |
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Art. 4 - Sanzioni1. La mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima dell’avvio dei lavori di rea |
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Art. 5 - Disposizione finale1. Restano fermi i pareri, le valutazioni tecniche, le intese, i concerti, i nulla os |
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Art. 6 - Abrogazioni1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seg |
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Art. 7 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. |
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