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03/11/2020

Recinzione in area vincolata e necessità di atto autorizzativo

In tema di abusi edilizi, in presenza di vincoli di tipo idrogeologico e paesaggistico ambientale, anche la recinzione costituita da paletti e rete metallica che non altera l’assetto del territorio necessita di atto autorizzativo.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune aveva ingiunto la demolizione, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001:
- di un manufatto agricolo ad un piano fuori terra (superficie lorda di circa mq. 17,49 e cubatura di 38,478 mc.), insistente in zona esterna al centro abitato con vincolo idrogeologico e paesaggistico, in quanto realizzato, previa demolizione di un preesistente fabbricato ed in ampliamento dello stesso, in assenza di titolo autorizzativo urbanistico edilizio nonché paesaggistico-ambientale
- di una recinzione in paletti di ferro e rete metallica, avente una lunghezza di ml. 7,10 ed una altezza di ml. 2,00, realizzata sine titulo, in aderenza al suddetto manufatto agricolo.

L’Ordinanza di demolizione era stata impugnata dai ricorrenti i quali sostenevano che:
- se fosse stata compiuta un’istruttoria completa, il Comune si sarebbe avveduto del fatto che i ricorrenti non hanno realizzato una nuova costruzione, essendosi piuttosto limitati ad un mero ampliamento, di qualche metro cubo, del preesistente fabbricato - di cui l’Ufficio tecnico avrebbe dovuto accertare risalenza e relativa consistenza - conseguente per lo più al rifacimento del relativo tetto di copertura
- l ’ordine demolitorio sarebbe illegittimo anche nella parte in cui si riferisce all’abusiva recinzione con paletti di ferro e rete metallica, posta in aderenza al suddetto fabbricato. A differenza di quanto sostenuto dal Comune, infatti, la realizzazione della recinzione in parola non avrebbe dovuto essere previamente assentita dalla p.a., trattandosi di attività edilizia libera ed urbanisticamente irrilevante.

PRINCIPI DI DIRITTO
Con riferimento al manufatto agricolo, la Sent. TAR. Lazio Roma 20/10/2020, n. 10699 ha precisato che, in presenza di un’opera edilizia idonea per caratteristiche costruttive e dimensionali ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio del territorio ma sguarnita del necessario atto di assenso da parte dell’amministrazione, costituisce onere non già di quest’ultima bensì dei responsabili dell'abuso comprovare in maniera puntuale e precisa l’epoca di risalenza del manufatto in contestazione nonché l’entità degli interventi eventualmente realizzati in epoca successiva a carico dello stesso, da cui desumere l’inesistenza dei presupposti per la preventiva richiesta di un titolo autorizzatorio.

Relativamente alla realizzazione della recinzione invece, il Tribunale ha chiarito che la circostanza che, di norma, l’apposizione di una recinzione non comportante una sensibile alterazione dell’assetto del territorio non necessiti del preventivo rilascio di atto autorizzativo di natura edilizia non vale a delegittimare l’ordine demolitorio adottato dal Comune, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, in considerazione dell’insistenza, sull’area oggetto di intervento, dei vincoli idrogeologici nonché paesaggistico-ambientali.
Pertanto, poiché la recinzione era stata realizzata in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, necessitava del titolo autorizzatorio.
Infatti:
- l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 in tema di cd. “attività edilizia libera” contiene una espressa clausola di salvaguardia delle “norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- l’allegato A al D. P.R. 13/02/2017, n. 31 - nella parte in cui esemplifica gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 de D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 - alla lettera A.13 indica solamente gli “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno” e non anche la creazione ex novo delle recinzioni che devono essere oggetto della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, pena l’attivazione delle misure sanzionatorie di cui agli artt. 27 e ss. Del D.P.R. 380/2001.
 

Dalla redazione