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29/10/2020

Attestazioni qualificazione per imprese fallite autorizzate a prosecuzione dei contratti

In tema di appalti pubblici, con il Comunicato del Presidente del 07/10/2020 (pubblicato sul sito il 28/10/2020) l'ANAC ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell'attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa, le quali possono proseguire i contratti pubblici già stipulati.

L'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 07/10/2020 ha fornito indicazioni in merito all'attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa, le quali possono eseguire i contratti pubblici già stipulati con l’autorizzazione del giudice delegato.

In particolare, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dalla lett. f) dell’art. 70, comma 1, del D. P.R. 05/10/2010, n. 207, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 del R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge fallimentare) e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dalla lett. b) dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ai sensi della lett. f) dell'art. 70, comma 1, del D. P.R. 05/10/2010, n. 207, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili.

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Si ricorda che l'art. 104 del R.D. 267/1942 prevede che con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

L'art. 110, comma 3, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 prevede che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.

Infine, la lett. b) dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Dalla redazione