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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 26/10/2020, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 16/04/2021, n. 7
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Art. 1 - (Finalità ed oggetto)1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), al fine di semplificare ed aggiornare le procedure per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica disciplina, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubb |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) “norme tecniche per le costruzioni (NTC)”. le norme tecniche per le costruzioni aggiornate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e successive modifiche; |
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Art. 3 - (Commissione sismica)1. È istituita la Commissione Sismica, quale organo preposto al controllo dei progetti di cui agli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, che esprime parere obbligatorio non vincolante, con ordine di priorità a favore delle opere pubbliche e delle opere connesse ad attività produttive, nonché sulle varianti sostanziali in corso d’opera. |
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Art. 4 - (Richiesta di autorizzazione sismica)1. In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l’autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. 2. In attuazione del comma 1, ai fini della richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione delle diverse tipologie degli interventi, rispettivamente, rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dalle linee guida, si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni: a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 6, rappresentati nella Tabella A allegata al pre |
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Art. 5 - (Contenuto minimo dei progetti)1. Il progetto esecutivo di cui all’articolo 4, firmato dai professionisti incaricati e redatto ed informato con caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti, definisce compiutamente l’intervento da realizzare, con particolare cura nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l’interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto stesso, come previsto dal paragrafo 10.1 delle NTC e nello specifico deve contenere: a) progetto architettonico, comprensivo di rilievo quotato dello stato dei luoghi e planimetria ubicativa; b) progetto |
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Art. 6 - (Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità)1. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A al presente regolamento, sono: a) gli interventi di miglioramento o adeguamento come definiti dai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 1 e 2a; b) le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida e che ricadono nelle zone sismiche 1, 2a e 2b; c) gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV nelle zone sismiche 1, 2a e 2b; d) pro |
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Art. 7 - (Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)1. Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, sono: a) gli interventi di miglioramento o di adeguamento come definiti ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 2b, 3a e 3b; b) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida, che ricadono nelle zone sismiche 3a e |
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Art. 8 - (Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)1. I progetti relativi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, non sono soggetti ad autorizzazione sismica di cui all’articolo 4, qualora ricadenti, tra le seguenti tipologie: a) ponteggi ed opere provvisionali, gru e baraccamenti rimovibili di cantiere; b) opere provvisorie e opere per esposizioni temporanee, con vita nominale inferiore ai due anni ed il cui carattere di temporaneità rispetti quanto previsto dal d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, che siano rimovibili e capaci di restituire le medesime condizioni iniziali dello stato dei luoghi; c) realizzazione di linee vita; d) interventi sui tramezzi, compresi la demolizione e la ricostruzione, che non modificano il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l’aumento del loro stato tensionale; e) i |
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Art. 9 - (Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche)1. Ai progetti relativi agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, si applica la proced |
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Art. 10 - (Valutazione della sicurezza di edifici esistenti)1. La valutazione della sicurezza dell’intera unità strutturale degli edifici esistenti, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, prevista nei casi di cui al paragrafo 8.3 delle NTC, è depositata ai sensi del comma 3.N2 2. La documentazione depositata, in particolare, prevede: |
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Art. 11 - (Procedure di controllo e vigilanza)1. L’area regionale del Genio Civile competente per territorio svolge la verifica formale della completezza della documentazione indicata nell’articolo 5. 2. Il controllo di merito viene svolto dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio sui progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 6. L’attività di controllo, in particolare, si esplica: a) con la nomina del responsabile del procedimento da parte del dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio; |
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Art. 12 - (Procedure di sorteggio)1. Il sorteggio dei progetti per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è effettuato mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della l.r. 21/ 2009 e successive modifiche, nella seguente misura |
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Art. 13 - (Modalità di rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, dell’autorizzazione sismica in corso d’opera e dell’attestazione di avvenuto deposito)1. L’autorizzazione sismica preventiva per i progetti di interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 6 sottoposti a controllo, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli articoli 94 e 94bis, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche dal dirigente della struttura regionale del Genio Civile, previo parere della Commissione sismica di cui all’articolo 3. 2. L’autorizzazione sismica in corso d’opera, per i progetti di interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e per i progetti di cui dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) sorteggiati, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sen |
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Art. 14 - (Dichiarazione di inizio lavori)1. L’inizio dei lavori per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, a seguito del rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, è trasmesso su OPENGENIO che contestualmente lo invia al SUE o al SUAP; l'inizio lavori è sottoscritto dal richiedente di cui all'articolo 4, comma 1 dal costruttore e dal diret |
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Art. 15 - (Relazione a strutture ultimate)1. La relazione a strutture ultimate di cui all’articolo 65, comma 6, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche è redatta, per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo, dal direttore dei lavori che la trasmette attraverso l’applicativo OPENGENIO al SUE o al SUAP. |
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Art. 16 - (Certificato di collaudo statico)1. Il collaudo statico è redatto per tutti gli interventi rilevanti e per quelli di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, ad esclusione dei progetti di riparazioni o interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, come previsto dall’articolo 67 comma 8bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. |
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Art. 17 - (Certificati di idoneità statica o sismica e progetti di adeguamento sismico ricadenti nell’articolo 35 della legge 47/1985)1. Alle procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statica o sismica, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge 47/1985 e successive modifiche e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive) e successive modifiche, ferme restando le modalit&a |
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Art. 18 - (Responsabilità)1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici e ai vincoli strutturali di cui al d.P.R 380/2001 e successive modifiche di cui al paragrafo 10.1 delle NTC ed ai relativi decreti attuativi in materia di edilizia sismica, nonché della completezza e veridicità dei dati inseriti nell’applicativo OPENGENIO. 2. Il direttore dei lavori, il collaudatore ed il cost |
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Art. 19 - (Violazione delle norme sismiche)1. I soggetti di cui all’articolo 103 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, incaricati della vigilanza per il rispetto delle NCT come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme sismiche vigenti, compilano processo verbale ai sensi dell’articolo 96 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, trasmettendolo al comune competente e alla direzione regionale competente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte II, Capo |
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Art. 22 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento &e |
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Art. 23 - (Disposizione finanziaria)1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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Allegato A - Individuazione della tipologia di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche (art. 2)Ai fini di cui all’articolo 94 bis, comma 2 del D.P.R.380/2001e successive modifiche si elencano le seguenti tipologie di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all’articolo 93 del d.p.r.380/ |
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Allegato B - Modelli di richiesta di autorizzazione sismica per interventi rilevanti e di minor rilevanza (artt. 4, 6 e 7) |
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Allegato C - Relazione geologico-sismica, livelli di rischio sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (art. 5) |
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Allegato D - Modello per il deposito della valutazione della sicurezza di edifici esistenti (art. 10)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Modello di richiesta del certificato di idoneità statica o sismica (art. 17)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato F - Modello di richiesta di parere per violazione della normativa antisismica (art. 19) |
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Tabella A - Individuazione degli interventi rilevanti e di minor rilevanza (art. 6) |
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