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30/09/2020

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti vari Agenzia entrate

L’Agenzia delle entrate emana nuovi chiarimenti, sottolineando alcuni tra gli aspetti principali del c.d. “Superbonus 110%” con anche una interpretazione innovativa rispetto alla precedente Circolare, concernente i massimali per gli impianti fotovoltaici. Altre indicazioni su massimali Sismabonus, interventi trainanti, cumulo di interventi, spese accessorie per cappotto termico.

Con la Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E, l’Agenzia delle entrate ha proposto un completo riepilogo della disciplina concernente il c.d. “Superbonus 110%”, l'agevolazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici esistenti introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico e Superbonus 110%: domande e risposte).

Sono di seguito riepilogati gli aspetti salienti e più interessanti, sottolineando in particolare l’interpretazione concernente i massimali per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, che supera la precedente data dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E, e quella concernente le spese accessorie ammesse al bonus in caso di intervento di isolamento “a cappotto”.

ANCHE IL SISMABONUS È INTERVENTO “TRAINANTE” - La Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E ribadisce il fatto che anche il Sismabonus (interventi per la riduzione del rischio sismico disciplinati dai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013) - quando applicabile nella versione “super” al 110% - è intervento “trainante”, che può pertanto essere affiancato dagli altri interventi “trainati” (interventi Ecobonus, pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti ricarica veicoli elettrici) che possono anch’essi in questo caso usufruire della detrazione al 110%.

MASSIMALI DI SPESA PER IL SISMABONUS - La Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E ribadisce che gli interventi ammissibili al “Sismabonus”, anche nella versione “super” al 110%, costituiscono una declinazione della più ampia categoria delle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la cui norma di riferimento è  l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, e non rappresentano una misura a sé stante.
Ne segue che - qualora gli interventi antisismici siano effettuati nell’ambito di un più ampio intervento di recupero edilizio - essi non usufruiscono di un ulteriore e autonomo limite di spesa, in quanto non costituiscono una diversa categoria di interventi agevolabili.
Pertanto resta fisso anche per il Sismabonus nella versione “super” al 110% il massimale di spesa stabilito dalla norma, pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, che porta pertanto in questo caso a una detrazione massima di 105.600 Euro.

MASSIMALI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO - Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (intervento “trainato” previsto dai commi 5 e 6, art. 119 del D.L. 34/2020), la Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E chiarisce che il relativo limite di spesa di 48.000 Euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Viene in tal senso superato quanto invece indicato dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E che riteneva il limite stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati.

CUMULO DI INTERVENTI - In merito alla cumulabilità di più interventi sullo stesso immobile, la Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E ribadisce che in questi casi il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni.

SPESE ACCESSORIE PER CAPPOTTO TERMICO - La Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E chiarisce che per gli interventi di isolamento termico degli edifici (c.d. “cappotto termico”), nell’ambito delle spese accessorie ammissibili al Superbonus sono ricomprese quelle sostenuti per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.

INTERVENTI “TRAINATI” IN CONDOMINIO - La Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E chiarisce infine che l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, come ad esempio quelli di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente.

Dalla redazione