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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. C. Giustizia UE 26/03/2020, n. C-113/19
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ammenda sulle emissioni in eccesso - Assenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore - Impossibilità di modifica dell’importo dell’ammenda - Proporzionalità - Articoli 20, 41, 47 e articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio della tutela del legittimo affidamento.1) Gli articoli 20 e 47 nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l’ammenda forfettaria prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non sia accompagnata da alcuna possibilità di modulazione da parte del giudice nazionale. 2) L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non si applica alla situazione consistente nel determinare se gli Stati membri abbiano un obbligo, e non una mera facoltà, di istituire meccanismi di parere, richiamo e restituzione anticipata che consentano ai gestori in buona fede di essere perfettamente informati del loro obbligo di restituzione e di non correre così alcun rischio di ammenda, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29. 3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’irrogazione dell’ammenda prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, in una situazione in cui le autorità competenti non hanno avvertito il gestore prima della scadenza del termine di restituzione, mentre lo avevano fatto, pur non essendovi tenute, l’anno precedente. 4) Spetta al giudice del rinvio valutare se la nozione di «ipotesi di forza maggiore», ai sensi del punto 31 della sentenza del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka (C-203/12, EU:C:2013:664), si applichi ad una situazione come quella di cui al procedimento principale. |
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