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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 07/08/2020, n. 1346
Deliberaz. G.R. Puglia 07/08/2020, n. 1346
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Testo del documentoPremesso che: - la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 e s.m.i. promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici; - con Delib.G.R. n. 1074 del 9 luglio 2020, la Giunta regionale, fermi restando gli aspetti di natura tariffaria ed incentivante di competenza dell'ARERA e del MISE, ha approvato lo schema di Linee Guida di cui al comma 5 dell'articolo 2 della citata Legge (in allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto) volte a definire i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche in coerenza con il decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28 febbraio 2020,e a descrivere le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro, tese a disciplinare: - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1); - i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2); - per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3); - ai sensi dell'articolo 4, i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4); - ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico (Scheda 5); Considerando che: |
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Allegato A - Linee Guida attuative legge regionale 9 agosto 2019, n. 45, "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI CHE INTENDONO PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE O PROPOSTA DA TERZI (ARTICOLO 1, COMMA 2, E ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA L.R. 45/2019) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 45/2019 e s.m.i., i comuni che intendono proporre oppure aderire a una comunità energetica proposta da terzi, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati. Un singolo comune può alternativamente: - proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore di energia; - proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto aggregatore e/o distributore di energia; - aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte a condizione che la stessa sia entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima); - promuovere la costituzione di una comunità energetica proposta da terzi e farne parte. Costituiscono requisiti tecnici minimi per la costituzione di una comunità energetica: - il consumo annuo elettrico aggregato pari ad almeno 0,02 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni); - almeno la metà della quota minima del 60% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili già disponibili o da rendere disponibili localmente; - I soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) dovranno essere titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima); In merito ai soggetti costituenti la Comunità: - gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; - l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari; - la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, i cui punti di prelievo e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. - i membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui nel senso che punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti siano ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (art. 42-BIS decreto legge 162/2019 come convertito nella L. n. 8 del 28 febbraio 2020). - La presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica. - Con riferimento ai clienti finali associati ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 essi: - mantengono i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; - possano recedere in ogni momento dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; - regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tenga conto di quanto riportato innanzi riportato e che individui univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle p |
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