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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permesso di costruire, assenso tacito e attestazione del progettista
Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001:
- la domanda per il rilascio del permesso di costruire è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica (art. 20, comma 1);
- decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso (art. 20, comma 8).
Su tali norme si è pronunciato il TAR Puglia-Lecce, 14/07/2020, n. 735 che ha, in primo luogo, ribadito che il silenzio-assenso su una domanda di permesso costruire non si forma nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge. In particolare, in materia edilizia, ha precisato che il silenzio assenso non si forma unicamente per il solo decorso del tempo senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso negativo, ma richiede anche l'esistenza del presupposto sostanziale, della condizione della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica.
In secondo luogo, il TAR ha chiarito che dal tenore letterale del comma 1 del suddetto art. 20, D.P.R. 380/2001 si deduce la necessità di un atto di asseverazione formalmente distinto rispetto agli elaborati tecnici che rechi una specifica assunzione di responsabilità del progettista rispetto alla conformità del realizzando intervento. Ed infatti costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica.
Ne consegue che non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla L. 765/1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico.
Nel caso di specie i giudici non hanno ritenuto sufficiente la circostanza che nella relazione tecnica allegata agli elaborati progettuali, veniva espressamente dichiarato che “oggetto della seguente relazione è il progetto per la costruzione di due fabbricati della tipologia prevista dalle norme di PRG per le zone agricole ... di cui si assevera la conformità alla normativa vigente” e che, secondo la difesa, i dati tecnici dell’elaborato progettuale avrebbero esplicitato i calcoli matematici a conferma del rispetto degli standard urbanistici di area.