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Sent. C. Giustizia UE 09/07/2020, n. C-297/19

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE - Allegato I, terzo comma, secondo trattino - Danno che può non essere qualificato come «danno significativo» - Nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori» - Articolo 2, paragrafo 7 - Nozione di «attività professionale» - Attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege - Inclusione o no.

1) La nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui all’allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere intesa nel senso che comprende, da un lato, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa suscettibile di avere un impatto sulle specie e sugli habitat naturali protetti che si trovano in un sito, come risulta dai documenti di gestione adottati dagli Stati membri sulla base della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e interpretati, se necessario, con riferimento a qualunque disposizione nazionale di recepimento di tali ultime due direttive o, in mancanza, conforme allo spirito e alla finalità di tali direttive, e, dall’altro, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa considerata usuale, generalmente riconosciuta, stabilita e praticata per un periodo di tempo sufficientemente lungo dai proprietari o dagli operatori fino al verificarsi di un danno causato dall’impatto di tale misura sulle specie e sugli habitat naturali protetti, ove tutte queste misure devono anche essere compatibili con gli obiettivi alla base delle direttive 92/43 e 2009/147 e, in particolare, con le pratiche agricole generalmente ammesse.

2) L’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35/CE dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» ivi definita comprende anche le attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege.

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