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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 07/08/2020, n. 10
Regolam. R. Campania 07/08/2020, n. 10
Regolam. R. Campania 07/08/2020, n. 10
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PremessaIl Presidente della Giunta regionale visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 201 |
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Art. 2 - Definizioni1. Ferme restando le definizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ai fini del presente regolamento si definisce: a) impresa alimentare: il soggetto di cui all’articolo 2 della legge regionale che svolge attività di cui all’articolo 3 della legge |
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Art. 3 - Prodotti1. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei seguenti prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale: a) Prodotti vegetali: frutti, fiori, parti di piante coltivate, ivi comprese uva da vino ed olive; b) Erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, frutta a guscio, funghi, tartufi e zafferano; |
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Art. 4 - Locali per le attività1. Le attività di cui all’articolo 1 possono essere effettuate dall’impresa alimentare in: |
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Art. 5 - Requisiti strutturali e igienico sanitari delle strutture e degli impianti per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli1. Le strutture e gli impianti per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono: a) essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti attraverso pulizie e, ove necessario, sanificazioni di pavimenti, pareti, soffitti nei quali deve essere impedita la formazione di condense, ragnatele e materiali di sfaldamento, in particolare se in corrispondenza dei prodotti alimentari, e sottoposti a regolare manutenzione, il tutto riportato nel piano di autocontrollo o, nei casi previsti, in osservanza delle “buone prassi di igiene” previste dal documento di lavoro SANCO/3069/2004; b) risultare idonei a evitare il rischio di contaminazioni da parte degli animali domestici, degli animali allevati e degli animali infestanti; c) essere utilizzati in modo tale da evitare rischi di contaminazioni crociate. |
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Art. 6 - Requisiti strutturali e igienico sanitari dei locali della civile abitazione, dei locali polifunzionali e di altri locali1. Per le attività di cui all’articolo 1 è possibile l’utilizzo della cucina della civile abitazione, purché sia provvista di impianti e di dispositivi rispondenti alle disposizioni del presente regolamento e al piano di autocontrollo o, nei casi previsti, in osservanza delle “buone prassi di igiene” previste dal documento di lavoro SANCO/3069/2004, al fine di evitare o contenere il pericolo di contaminazioni crociate in generale e in particolare con i prodotti e gli alimenti destinati all’uso domestico. |
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Art. 7 - Requisiti strutturali e igienico sanitari per il deposito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, sia in regime di temperatura controllata che ambientale, devono e |
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Art. 8 - Requisiti igienico sanitari dei lavoratori1. Per le attività di cui all’articolo 1 i lavoratori, per mantenere un'adeguata igiene personale, devono avere a disposizione appropriate attrezzature e dispositivi quali: a) lavandini dotati di rubinetti, pe |
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Art. 9 - Gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti non destinati all’alimentazione1. I rifiuti prodotti, differenziati secondo il regolamento comunale vigente, devono essere messi in idonei contenitori, se necessario dotati di apertura a pedale. Devono essere rimossi al più presto dai locali in cui si trovano gli alimenti per evitare che si accumulino e possano costituire, direttamente o indirettamente, una |
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Art. 10 - Requisiti delle attrezzature e materiali di pulizia e sanificazione delle strutture e degli impianti1. Le attrezzature, i materiali, i prodotti e i presidi per le pulizie e le sanificazioni delle strutture e degli impianti ut |
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Art. 11 - Linee Guida relative alle procedure di autocontrollo (articolo 7 della L.R. 24 del 2019)1. Nelle more dell’approvazione di specifiche linee guida relative alle procedure di autocontrollo per le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all’articolo 7 della L.R. 24 del 2019, nella predisposizione dei piani di autocontrollo si osserveranno i principi e le modalità di cui al presente regolamento e alle lin |
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Art. 12 - Controllo ufficiale1. Le attività di cui all’articolo 1 e i locali in cui vengono effettuate sono soggetti a controllo ufficiale |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. |
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