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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 02/07/2020, n. C-215/19
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Prestazioni di servizi - Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Esenzione dall’IVA - Locazione di beni immobili - Nozione di «bene immobile» - Esclusione - Articolo 47 - Luogo delle operazioni imponibili - Prestazioni di servizi relative a un bene immobile - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articoli 13 ter e 31 bis - Armadi per apparecchiature - Servizi di alloggiamento in un data center.1) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggiamento in un data center, nell’ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l’energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l’utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall’altro, gli armadi non siano parte integrante dell’immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente. 2) L’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE e l’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell’ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l’energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l’utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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