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D. P.G.R. Abruzzo 31/07/2020, n. 2/Reg.

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.
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Art. 1 - (Ambito di intervento e finalità)

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni r

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Art. 2 - (Termini e definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A (Termini e definizioni).

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Art. 3 - (Esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilit&

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Art. 4 - (Autorità competenti)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le autorità competenti, come individua

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Art. 5 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio regionale, come definiti al punto 35 dell'Allegato A.

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Art. 6 - (Codifica degli impianti termici)

1. La codifica degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice detto ''codice impiantò', come definito al punto 13 dell'Allegato A.

2. Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che con

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Art. 7 - (Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

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Art. 8 - (Limiti di esercizio degli impianti termici)

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 7.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona A: ore sei giornaliere dal 1o dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore otto giornaliere dal 1o dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore dieci giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore dodici giornaliere dal 1o novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore quattordici giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali p

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Art. 9 - (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 8, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di

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Art. 10 - (Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. Le autorità competenti, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 17, effettuano i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obb

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Art. 11 - (Requisiti dei soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici)

1. L'esercizio dell'impianto termico, come definito al punto 29 dell'Allegato A, è affidato al responsabile dell'impianto, così come definito al punto 66 dell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo, detto Terzo Responsabile, come definito al punto 83 dell'Allegato A.

2. La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

3. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo Responsabile.

4. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore od un Terzo Responsabile, i proprietari (condomini), responsabili in solido dell'impianto termico, ai fini della certificazione energetica dell'impianto termico, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo Responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

5. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega prevista al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto termico. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo Responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria pe

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Art. 12 - (Obblighi specifici degli amministratori di condominio)

1. L'Amministratore di condominio è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica

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Art. 13 - (Controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Il Responsabile dell'impianto come individuato al punto 66 dell'Allegato A, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del d.m. sviluppo economico 37/2008.

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica conforme ai modelli approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

4. In caso di manutenzione su impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al

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Art. 14 - (Impianti termici alimentati da biomassa legnosa)

1. Le attività di controllo, manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del d.m. sviluppo economico 37/2008

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Art. 15 - (Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, per gli impianti termici di cui all'Allegato A, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A punto 74;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;

d) l'esecuzione della prova di combustione, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389.

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Art. 16 - (Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI

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Art. 17 - (Ispezioni sugli impianti termici)

1. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno, da questa incaricato, in conformità a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), effettua, con cadenza almeno biennale e con onere a carico del responsabile dell'impianto, le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.

2. Le attività di ispezione comprendono:

a) verifica della documentazione tecnico amministrativa in dotazione all'impianto termico;

b) le verifiche previste dalla norma UNI 10389 e successivi aggiornamenti, finalizzata al controllo della corretta combustione del generatore;

c) la verifica degli elementi tecnici dell'impianto quali lo stato delle coibentazioni, lo stato dei dispositivi di regolazione e controllo, il sistema di ventilazione ed aerazione del locale di installaz

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Art. 18 - (Certificazione dell'impianto termico)

1. Le autorità competenti, con proprio provvedimento stabiliscono i termini e le modalità per l'effettuazione della certificazione di cui al punto 11 dell'Allegato A.

2. La certificazione dell'impianto termico è redatta su modello conforme al rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015.

3. La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica alle Autorità competenti ovvero agli Organismi esterni, secondo le modalità dalle stesse stabilite, dalla ditta, incaricata dal Responsabile dell'impianto, che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.

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Art. 19 - (Criteri per l'individuazione del contributo e per la copertura dei costi)

1. Per garantire la copertura dei costi afferenti agli adempimenti di controllo posti a carico delle Autorità competenti dal presente regolamento, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo all'autorità competente stessa.

2. Le Autorità competenti fissano con proprio provvedimento, l'entità del contributo per le ispezioni onerose degli impianti termici nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del c

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Art. 20 - (Requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici)

1. Per ''Organismo Esternò', ai fini del presente regolamento, si intende un soggetto individuato dall'Autorità competente cui affidare il servizio di verifica impianti termici, come definito al punto 52 dell'Allegato A.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'Organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

3. L'Organismo esterno e il pe

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Art. 21 - (Modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici)

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento, le Autorità competenti richiedono alle aziende di distribuzione dell'energia, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai distributori di combusti

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Art. 22 - (Sanzioni a carico dei soggetti obbligati)

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico o al Terzo eventualmente delegato.

2. L'inosservanza degli obblighi inerenti la corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto come definito al punto 43 dell'Allegato A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:

a) Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;

b) Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;

c) Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impian

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Art. 23 - (Rapporti con la Regione)

1. Le Autorità competenti, anche per mezzo degli Organismi esterni, predispongono la relazione di sintesi sullo sta

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Art. 24 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le autorità competenti conformano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro ventiquattro mesi dall'e

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Allegato A - Termini e definizioni (art. 2, comma 1)

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Allegato B - Limiti di rendimento dei generatori di calore (art. 16, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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