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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 28/05/2020, n. C-535/18
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto - Accesso alla giustizia - Limitazioni previste dal diritto nazionale - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo - Modalità di valutazione - Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento - Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali.1) L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. 2) L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso. L’articolo 6 della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. 3) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60/CE deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. 4) L’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente. |
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