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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 09/07/2020, n. 18
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L. R. Abruzzo 09/07/2020, n. 18
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Art. 1 - (Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 28/2017)1. L’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Comitato consultivo regionale per la pesca) 1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica. 2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale |
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Art. 2 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 8 della l.r. 28/2017)1. All’articolo 8 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 2 le parole "in centri ittiogenici" sono sostituite dalle seguenti ",con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l’assolvimento di obblighi ittiogenici"; |
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Art. 3 - (Integrazione all’art. 13 della l.r. 28/2017)1. Al comma 5 dell’a |
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Art. 4 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 20 della l.r. 28/2017)1. All’articolo 20 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in |
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Art. 5 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 24 della l.r. 28/2017)1. All’articolo 24 d |
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Art. 8 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
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