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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 12/05/1927, n. 824
R.D. 12/05/1927, n. 824
R.D. 12/05/1927, n. 824
Il presente provvedimento risulta in vigore in quanto - pur non essendo presente nella lista contenuta dal D. Leg.vo 179/2009, relativa alle norme pubblicate anteriormente al 01/01/1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore - non è stato espressamente abrogato né dal D. Leg.vo 212/2010 né da altri provvedimenti.
Con le modifiche introdotte da:
- R.D. 27/03/1930, n. 441
- R.D. 04/06/1942, n. 1312
- D.P.R. 15/11/1955, n. 1530
- L. 12/07/1961, n. 603
- D.P.R. 13/02/1981, n. 341
- L. 24/11/1981, n. 689
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TITOLO I - NORME PER LA PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI |
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Capo I - Limiti della prevenzione e disposizioni riguardanti gli esoneri |
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Art. 1.Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infort |
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Art. 2.Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per generatori di vapore, i re |
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Art. 3.Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo in quanto siasi provveduto agli stessi scopi da regolamenti speciali: 1) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorità marittima, qualunque sia l'uso cui sono destinati; |
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Art. 4.Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo i seguenti apparecchi: 1) tutte le valvole di diametro non superiore a 50 mm, nonché le valvole di diametro superiore sempreché il fluido che deve attraversarle non sia nocivo nei riguardi igienici o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperatura superiore a 300 °C. e pressione tale che il prodotto della pressione stessa in kg/cm2 per il diametro della valvola, in mm, superi 1000; 2) i cilindri, di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas e i mantelli di turbine a vapore od a gas; 3) i tubi di condotta di vapori o di gas; 4) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, per i quali apparecchi si verifichi una delle condizioni seguenti: |
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Art. 6.Il possessore di un apparecchio che intenda ottenere la dichiarazione di esonero deve |
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Art. 7.Ricevuta la domanda, l'Associazione disporrà gli accertamenti, da eseguirsi da un suo agente tecnico, sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della dichiar |
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Art. 8.Esaurita l'istruttoria, l'Associazione si pronuncerà sulla domanda con provved |
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Art. 9.Ogni apparecchio esonerato, che sia trasportato altrove o che subisca variazioni nell |
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Capo II - Costruzione, impianto ed esercizio |
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Sezione I - Generatori di vapore |
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Materiali |
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Art. 10.Non possono essere ceduti, posti o mantenuti in esercizio generatori costruiti dopo l |
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Art. 11.Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, nella fabbricazione di generatori di vapore debbono essere impiegati materiali aventi i requisiti prescritti, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, e quello dell |
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Art. 12.Per i generatori destinati a produrre vapore ad una pressione superiore a kg 0,5 per cm2 non è ammesso per nessuna parte di essi l'impiego della ghisa. |
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Art. 13.Per il calcolo delle varie parti di un generatore di vapore debbono applicarsi le nor |
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Targhetta |
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Art. 14.Su ogni generatore di vapore, anche se proveniente dall'estero, deve essere apposta dal costruttore una targhetta visibile durante il funzionamento dell'apparecchio ed indicante: a) il nome del costruttore; |
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Superficie di riscaldamento |
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Art. 15.Per superficie di riscaldamento si intende la superficie metallica lambita da una par |
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Valvole di sicurezza |
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Art. 16.Ogni generatore di vapore deve essere munito di almeno due valvole di sicurezza, a sede piana, ciascuna delle quali sia capace e caricata in modo da dare sfogo al vapore quando è stata raggiunta la pressione massima effettiva di lavoro. Sono considerate rispondenti a questa condizione le valvole la cui sezione complessiva (A) espressa in cm2 corrisponda alla seguente formula: |
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Manometro |
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Art. 17.Ogni generatore deve essere munito di un manometro convenientemente collocato e graduato in kg per cm2 sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione effettiva che il vapore non deve |
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Art. 18.Ogni generatore delle essere munito di una apposita appendice, comunicante con l'inte |
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Art. 19.Per i generatori costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la pres |
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Sostitutivi delle valvole di sicurezza e del manometro |
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Art. 20.Nei generatori destinati a produrre vapore ad una pressione effettiva non superiore a |
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Apparecchi di alimentazione |
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Art. 21.Ogni generatore deve essere provveduto di due apparecchi di alimentazione, capaci ciascuno di fornire almeno il doppio dell'acqua necessaria ed indipendenti in modo che in qualsiasi caso sia assicurato il funzionamento di uno di essi. |
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Indicatori di livello |
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Art. 22.Ogni generatore deve avere non meno di due apparecchi indicatori di livello d'acqua, dei quali uno deve essere a vetro. L'altro indicatore può essere costituito da due rubinetti di prova. Non sono ammessi per l'indicazione del livello alti dispositivi in sostituzione di quelli prescritti dal precedente comma. Gli indicatori devono essere posti ciascuno in comunicazione diretta con l'interno del generatore; debbono essere ben visibili dal conduttore ed indipendenti l'uno dall'altro. |
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Altri accessori |
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Art. 23.Ogni generatore deve essere munito di una valvola automatica di ritenuta, collocata più vicino che sia possibile al punto di attacco del tubo di alimentazione col generatore. |
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Art. 24.Ogni generatore deve essere munito di una valvola che serva ad intercettare ogni comunicazione della condotta di vapore. |
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Art. 25.Le porte dei focolari dei generatori a tubi da acqua devono essere munite di disposit |
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Locali |
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Art. 26.I locali in cui trovansi generatori di vapore, oltre a corrispondere alle norme regol |
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Condotta dei generatori di vapore |
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Art. 27.Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati agli artt. 4 e 5, può essere posto e mantenu |
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Art. 28.Quando più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separat |
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Art. 29.Il certificato di abilitazione &egrav |
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Art. 31.Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni. |
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Art. 32.Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermo restando i termini e le altre condizioni stabilit |
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Art. 33.In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente |
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Sezione II - Recipienti di vapore |
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Art. 34.Ai recipienti di vapore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 13 e 1 |
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Art. 35.Per i recipienti di vapore è ammesso l'impiego della ghisa con le limitazioni |
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Art. 36.Ogni recipiente la cui pressione massima di lavoro sia inferiore di oltre mezzo kg per cm2 a quella del generatore o dei generatori dai quali riceve il vapore deve essere munito di una valvola di sicurezza il cui diametro non deve essere minore a quello del tubo adduttore del vapore ed in ogni caso non deve essere inferiore a 25 mm. Tutta |
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Art. 37.Ogni recipiente di vapore, la cui pressione massima di lavoro sia superata di oltre 1 |
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Art. 38.Quando per la natura delle operazioni che hanno luogo nel recipiente sia impossibile |
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Art. 39.Qualora il vapore arrivi al recipiente da un generatore funzionante ad una pressione |
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Art. 40.Per i recipienti destinati a funzionare ad una pressione effettiva non superiore a me |
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Art. 41.Quando uno o più recipienti attingano vapore da una condotta munita di disposi |
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Art. 42.I recipienti nei quali il vapore viene in contatto con la materia da elaborare devono |
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Sezione III - Recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti |
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Art. 43.I recipienti fissi che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti e che non siano assimilabili ai recipienti da |
|
Art. 44.Per i recipienti da impiegarsi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e per i recipienti fissi ad essi assimilabili, debbono essere applicate norme identiche a quelle stabilite dagli articoli da 3 a 39 del regolamento approvato con D.M. del 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1925, per le prove e verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti, fatta eccezione degli artt. 20, capoverso 27, 31, 36, 37 e 38 di detto regolamento e salve le seguenti modificazioni: |
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Capo III - Denunce |
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Sezione I - Denunce di costruzione e di riparazione |
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Art. 45.Entro 10 giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di u |
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Sezione II - Denunce di esercizio |
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Art. 46.Salve le norme di cui all'art. 44 per i recipienti destinati al trasporto di gas e per recipienti fissi assimilabili ad essi, deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione N7, di ogni apparecchio soggetto alle prescrizioni del presente titolo, che: a) debba es |
|
Art. 47.La denuncia deve indicare gli elementi necessari per l'individuazione dell'apparecchi |
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Art. 48.Quando si tratta di variazione di possesso di un apparecchio totalmente esonerato, l' |
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Art. 49. |
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Art. 50.Le denunce di cui alla lettera a) dell'articolo 46 debbono pervenire all'Associazione |
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Sezione III - Denunce per avarie |
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Art. 51.Nei casi di scoppio o di gravi avarie di un apparecchio anche se non determinanti inf |
|
Capo IV - Verifiche |
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Sezione I - Verifiche di costruzione e di riparazione |
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Art. 52.Salvo le deroghe stabilite dall'art. 5 e salvo le norme speciali, di cui all'art. 44, gli esercenti di officine per la costruzione di apparecchi a pressione debbono far sottoporre gli apparecchi soggetti al |
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Art. 53.Le verifiche prescritte dal precedente articolo anche se eseguite con esito positivo |
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Art. 54.I costruttori e riparatori di apparecchi a pressione debbono consegnare in doppio esemplar |
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Sezione II - Verifiche di esercizio |
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Disposizioni generali |
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Art. 55.Salvo le deroghe stabilite dall'art. 5 e salvo le norme speciali di cui all'art. 44, |
|
Art. 56.Salva l'eccezione di cui all'art. 65 capoverso secondo, l'Associazione è obbli |
|
Art. 57.Ove l'agente tecnico ritenga che l'apparecchio non sia idoneo al funzionamento, ne de |
|
Art. 58.I generatori semifissi di capacità totale inferiore ai 150 litri sono soggetti |
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Art. 59.Per i recipienti di vapore, gli agenti tecnici dell'Associazione incaricati della ver |
|
Prova idraulica |
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Art. 60.Oltre alle verifiche di cui all'art. 52 salvo le norme speciali di cui all'art. 44, ogni generatore fisso o semifisso o qualsiasi apparecchio proveniente dall'estero, prima di essere posto in funzione, deve subire la prova idraulica sul luogo di impianto. Sono soggetti altresì |
|
Art. 61. |
|
Art. 62.La prova idraulica consiste nel sottoporre l'apparecchio a pressione idraulica. La pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte. Per gli apparecchi costruiti nello Stato, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, completamente con materiale nuovo, mai adoperati e che debbono funzionare a non più di 10 kg, la prova idraulica si eseguisce ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima effe |
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Visita interna |
|
Art. 63.La visita interna consiste nell'esame di tutte le parti dell'apparecchio, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoi accessori. |
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Art. 64.I generatori ed i recipienti di vapore usati che sono sottoposti alla prima visita interna senza bollo o senza targhetta ovvero senza libretto, oppure senza documenti che |
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Prove a caldo |
|
Art. 65.La prova a caldo consiste nell'esame accurato del funzionamento del generatore e del recipiente di vapore e dei suoi accessori. |
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Art. 66.Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli, ogni generator |
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Sezione III - Bollo di prova, libretti e verbali di verifica |
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Art. 67.Su ogni apparecchio nell'apposito spazio circolare della targhetta deve essere applicato dall'agente tecnico, dopo eseguita la prova, un bollo conforme al modello stabilit |
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Art. 68.La targhetta ed il bollo devono essere applicati anche agli apparecchi per i quali si |
|
Art. 69.Salve le disposizioni di cui all'art. 44, per ogni apparecchio a pressione, anche se |
|
Art. 70.Di ciascuna verifica l'agente tecnico deve redigere verbale i cui risultati saranno d |
|
Art. 71.Il libretto deve dall'utente essere consegnato al conduttore del generatore o dei rec |
|
Art. 72.Ogni apparecchio soggetto al presente titolo è contrassegnato dalla sigla dell |
|
Capo V - Demolizioni e modificazioni di uso |
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Art. 73.Ove un apparecchio, per il suo stato di conservazione o per il modo di costruzione o per altre cause, non dia, ai fini della tutela della incolumità dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni, sufficiente garanzia di idoneo funzionamento, né presenti possibilità di adatte riparazioni, sostituzioni o aggiunte, ovvero quando l'interessato non provveda a far eseguire tali opere |
|
Capo VI - Disposizioni transitorie |
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Art. 74.Nella prima attuazione del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale |
|
Art. 75.Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento chiunque possieda un |
|
Art. 76.Gli apparecchi esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento debbono entro |
|
Art. 77.I certificati di abilitazione alla condotta di caldaie a vapore rilasciati o riconosc |
|
TITOLO II - NORME RIGUARDANTI IL CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE |
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Capo I - Limiti di controllo e procedura per gli esoneri |
|
Art. 78.Agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili, gli apparecchi e impianti |
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Art. 79.Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo: a) gli apparecchi per riscaldamento di locali ad uso esclusivo di abitazione privata; |
|
Art. 80.Il Ministro per l'economia nazionale potrà escludere dall'applicazione delle n |
|
Art. 81.Quando il consumo sia tale da non interessare l'economia dei combustibili, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero ai sensi ed effetti dell'art. 3 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, per gli apparecchi o impianti termici che si trovino nelle condizioni seguenti: 1) Generatori di vapore, isolati o in batteria o comunque aggruppati, della superficie riscaldata complessiva non maggiore: di 60 m2 se funzionanti normalmente tutto l'anno solo con un turno giornaliero di non oltre otto ore; di 40 m2 se con due turni; |
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Art. 82.Il Ministro per l'economia nazionale potrà, sentito il Consiglio tecnico dell' |
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Art. 83.L'utente che intenda ottenere la dichiarazione di esonero di apparecchi o impianti co |
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Art. 84.Per ogni apparecchio o impianto per il quale sia stata chiesta la dichiarazione di esonero l'Associazione disp |
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Art. 85.Quando mutino comunque le condizioni in base alle quali venne concessa la dichiarazio |
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Capo II - Disposizioni riguardanti la denuncia degli apparecchi e impianti sottoposti al controllo |
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Art. 86.Il possessore di apparecchi o impianti termici, attivi o inattivi esistenti alla entr |
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Art. 87.Deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione N7 di ogni ap |
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Art. 88.La denuncia deve contenere la descrizione dell'apparecchio o impianto e indicare i da |
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Art. 89.La denuncia è fatta dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio o impia |
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Art. 90.Le denunce devono farsi entro il termine di giorni dieci dalla installazione, trasfer |
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Art. 91.La denuncia fatta agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili è |
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Capo III - Operazioni di controllo |
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Art. 92.Entro dodici mesi dalla denuncia dell'apparecchio o impianto fatta dall'utente, sarà eseguita a cura dell'Associazione, |
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Art. 94.Le indagini fisiche e chimiche consistono: a) in analisi dei prodotti della combustione di regola limitata alla sola ricerca della percentuale di anidride carbonica: però l'agente tecnico potrà, a suo giudizio esclusivo, procedere anche |
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Art. 95.Le prove di rendimento e di consumo consistono nel rilievo di tutti gli elementi cost |
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Art. 96.Le operazioni di cui all'art. 93 saranno compiute ogni biennio a partire dalla prima visita di constatazione e di verifica generale dell'apparecchio. |
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Art. 97.Gli utenti dovranno predisporre entro il termine fissato, nei punti e nei modi indica |
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Art. 98.Qualora le operazioni preparatorie prescritte dall'agente tecnico non siano state ese |
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Art. 99.Gli agenti tecnici daranno per iscritto le prescrizioni per evitare perdite non giust |
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Art. 100.L'Associazione nazionale ha facoltà, agli effetti della continuità e de |
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Capo IV - Disposizioni riguardanti la cessione, la sostituzione e la costruzione di apparecchi e impianti di combustione |
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Art. 101.Per ottenere la cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di ge |
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Art. 102.Quando dalle prove eseguite risulti che il rendimento degli impianti o degli apparecc |
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Art. 103.Chiunque intenda procedere a nuovi impianti termici dovrà presentare domanda a |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Vigilanza |
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Art. 104.La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento spetta al Ministero dell'economia naz |
|
Art. 105.Le funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda l'applicazione delle norme di |
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Art. 106.Gli agenti tecnici non ausiliari della Associazione, per l'esercizio dei compiti loro affidati dal presente regolamento, hanno facoltà di visitare in ogni parte i locali ne |
|
Tasse e contribuzioni |
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Art. 107.Ogni consortista è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e di quota annua a sensi dell'art. 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331. |
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Art. 108.Il pagamento della tassa di iscrizione deve farsi da ciascun consortista all'atto della sua iscrizione. |
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Art. 109.Decorso inutilmente il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, il consortista è |
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Ricorsi |
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Art. 110.Contro le prescrizioni degli agenti gli interessati possono presentare reclamo alla sezione regionale competente dell'Associazione la quale adotterà i provvedimenti relativi entro dieci giorni dalla presentazio |
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Penalità |
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Art. 112.In caso di inosservanza alle altre norme stabilite dal titolo I del presente regolame |
|
Art. 113.Le violazioni alle norme contenute nel titolo II del presente regolamento, ed alle di |
|
Art. 114. |
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