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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 10/07/2020, n. 15
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- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 09/08/2021, n. 14
- L.R. 29/12/2020, n. 32
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CAPO I - FINALITÀ, ISTITUZIONI E OPERATORI |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso |
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Articolo 2 - (Definizioni)1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per: 1) accertamento di morte: la constatazione dell’avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo; 2) attività cimiteriali: a. gestione delle concessioni cimiteriali; b. tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento; c. accettazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre; d. servizi di tumulazione (deposito all’interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) del cadavere e altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate; e. vigilanza; f. |
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Articolo 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza d ella vigilanza sanitaria. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legg |
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Articolo 4 - (Funzioni dei comuni)1. Il Comune assicura l’esercizio delle funzioni di polizia mortuaria e dei compiti attribuitigli dalla normativa statale e regionale, nonché le attività cimiteriali e di cremazione come definite dall’articolo 2, anche in associazione con altri comuni, e in particolare: a) rilascia le autorizzazioni, previa presentazione di SCIA, previste dalla presente legge; b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà |
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Articolo 5 - (Funzioni delle ASL)1. Le ASL, per quanto di competenza, esercitano le seguenti funzioni: |
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Articolo 6 - (Attività funebre)1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del r.d. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni; b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasferimento di salma, trasporto di cadavere, di resti mortali; d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri, ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi. 2. L’attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l’assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali: 1) almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di tre anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera; 2) un’autorimessa per ogni Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in cui sia stata presentata la SCIA, attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre in regola con le disposizioni di legge; |
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Articolo 7 - (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti delle figure professionali e i contenuti dei relativi corsi formativi. 2. Le figure professionali interessate dalla presente disciplina sono: a) per il settore funebre: 1) responsabile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari; 2) operatore funebre, necroforo, addetto al trasporto. b) per il settore cimiteriale: 1) addetto cimiteriale o necroforo; |
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CAPO II - DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE |
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Articolo 8 - (Accertamento di morte)1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo pro |
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Articolo 9 - (Denuncia della causa di morte)1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del testo unico delle leggi sanit |
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Articolo 10 - (Medico necroscopo)1. Le funzioni del medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall’ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in |
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Articolo 11 - (Periodo di osservazione)1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento |
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Articolo 12 - (Trasferimento di salma durante il periodo di osservazione)1. Durante il periodo di osservazione nell’arco delle ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l’accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto può essere trasferito dall’impresa funebre delegata al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curant |
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Articolo 13 - (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune |
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Articolo 14 - (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o |
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CAPO III - SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA, SALA DEL COMMIATO E TEMPIO LAICO |
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Articolo 15 - (Strutture obitoriali e deposito di osservazione)1. Nel deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; |
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Articolo 16 - (Casa funeraria)1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l’esposizione del cadavere, oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto. 2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell’ambito della struttura. 3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la real |
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Articolo 17 - (Sala del commiato)1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera a), destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi strettamente necessari alla celebrazioni dei riti, nonché ad esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la rea |
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Articolo 18 - (Tempio laico)1. Nelle aree cimiteriali e nei crematori possono essere presenti strutture adibite all’esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti |
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CAPO IV - TRASPORTO FUNEBRE |
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Articolo 19 - (Definizione di trasporto funebre)1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione. 2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell’attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione. |
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Articolo 20 - (Caratteristiche dei cofani funebri)1. Le caratteristiche delle casse, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai |
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Articolo 22 - (Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dalle imprese funebri. |
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Articolo 23 - (Trasporto di ossa e di ceneri)1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto d |
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Articolo 24 - (Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse)1. Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. 2. Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso. |
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Articolo 25 - (Prodotti del concepimento)1. L’ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati |
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CAPO V - TRASPORTO INTERNAZIONALE |
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Articolo 26 - (Trasporto funebre tra Stati)1. Il trasporto funebre internazionale deve essere svolto in ottemperanza alle normative vigenti. |
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CAPO VI - CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI |
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SEZIONE I - COSTRUZIONE, REQUISITI, SERVIZI DEI CIMITERI |
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Articolo 27 - (Costruzione dei cimiteri)1. Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del test |
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Articolo 28 - (Gestione dei cimiteri)1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. 2. I comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la |
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Articolo 29 - (Area di rispetto)1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del r.d. 12 |
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Articolo 30 - (Requisiti minimi)1. In ogni cimitero o complesso cimiteriale cittadino sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; |
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Articolo 31 - (Camera mortuaria)1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. |
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Articolo 32 - (Ossario comune)1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso |
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Articolo 33 - (Cinerario comune)1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione. |
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SEZIONE II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI |
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Articolo 34 - (Diritto di sepoltura)1. Nei cimiteri devono essere ricevuti: a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualun |
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Articolo 35 - (Identificazione della sepoltura)1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. |
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Articolo 36 - (Inumazione)1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere |
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Articolo 37 - (Tumulazione)1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di alm |
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Articolo 38 - (Sepoltura privata nel cimitero)1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive. |
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SEZIONE III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI |
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Articolo 39 - (Esumazioni)1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori |
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Articolo 40 - (Estumulazione)1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di |
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Articolo 41 - (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell’o |
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SEZIONE IV - TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI |
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Articolo 43 - (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di |
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SEZIONE V - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI |
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Articolo 44 - (Cremazione)1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere o i resti mortali o ossei, tramite un procedimento termico, in ceneri. |
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Articolo 45 - (Crematori)1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi |
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Articolo 46 - (Autorizzazione alla cremazione)1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previ |
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Articolo 47 - (Espressione di volontà)1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’ |
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Articolo 48 - (Consegna e destinazione finale delle ceneri)1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 2. A richiesta, l’urna s |
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Articolo 49 - (Dispersione delle ceneri)1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile ai sensi della l. 130/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita: a) in |
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CAPO VII - NORME COMUNI |
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Articolo 50 - (Trattamenti particolari)1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore |
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Articolo 51 - (Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell’ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolg |
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Articolo 52 - (Sanzioni)1. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 5, 6 e 7, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 |
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Articolo 53 - (Disposizioni transitorie)1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale. |
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CAPO VIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE |
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Articolo 54 - (Tumulazione degli animali di affezione)1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, d |
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CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI |
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Articolo 55 - (Vigilanza, controllo e sanzioni)1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull’applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria. 2. N2 3. La violazione delle norme co |
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Articolo 56 - (Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri)1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funeb |
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Articolo 57 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente |
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