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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 09/07/2020, n. 19
L. R. Basilicata 09/07/2020, n. 19
L. R. Basilicata 09/07/2020, n. 19
- L.R. 22/12/2020, n. 41
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge la Regione Basilicata intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestion |
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Art. 2 - Definizioni1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attivit&ag |
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Art. 3 - Classificazione delle piscine1. Le piscine sono classificate ai fini igienico-sanitari, per la loro destinazione e si distinguono in base alle caratteristiche, ambientali e tipo di utilizzazione. 2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi. 3. Categoria A - piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, a loro volta si distinguono in: - A1) piscine pubbliche, private aperte al pub |
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Art. 4 - Tipologie di vasche1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche: a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità e nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto FIN e della Federation Internazionale de Natation Amateur FINA; |
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Art. 5 - Utenti1. Gli utenti delle piscine si distinguono in: |
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Art. 6 - Elementi funzionali dell’impianto natatorio1. Nell’impianto natatorio in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca, possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui ca |
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Art. 7 - Parere igienico-sanitario |
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Art. 8 - Inizio attività1. L'inizio dell’attività delle piscine private ad uso collettivo di nuova costruzione appartenenti alla classe A/1 è subordinata alla presentazione del titol |
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Art. 9 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali1. Per le piscine realizzate per le attività stagionali, i titolari trenta giorni prima dell'attivazione dell'impia |
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Art.10 - Dotazione di personale1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. 2. Il responsabile della piscina assicura: a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo; b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali p |
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Art. 11 - Requisiti strutturali1. l requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono: a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento del |
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Art. 12 - Documentazione1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione: a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: a1) l'an |
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Art. 13 - Controlli1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del |
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Art. 14 - Controlli interni1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. 2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di au |
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Art. 15 - Controlli esterni1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 21 e sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e se |
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Art. 16 - Primo soccorso1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni. |
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Art. 17 - Regolamento interno1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimen |
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Art. 18 - Requisiti igienico-sanitari e ambientali1. Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali e si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto natatorio, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoidrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla Tabella A all'allegato l dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003. 2. I requisiti Igienico sanit |
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Art. 19 - Sanzioni amministrative1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente. 2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività natatoria e di balneazione per un massim |
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Art. 20 - Regolamento regionale1. La Regione al fine di assicurare le esigenze unitarie emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce: a) il numer |
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Art. 21 - Disposizioni finanziarie1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Basilicata |
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Art. 22 - Norme transitorie1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento di c |
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Art. 23 - Pubblicazione1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. |
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