Sent. C. Giustizia UE 26/03/2020, n. C-622/18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 26/03/2020, n. C-622/18

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Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 10, paragrafo 1, primo comma - Articolo 12, paragrafo 1 - Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo - Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con il considerando 6 di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d’impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.

Dalla redazione