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12/06/2020

Contributo di costruzione, diritto allo scomputo e varianti al permesso di costruire

L’acquirente di un’area che richieda il permesso di costruire non è tenuto al versamento del contributo per oneri di urbanizzazione se le opere siano già state interamente realizzate del venditore (dante causa) sulla base di una convenzione a suo tempo stipulata con il Comune.

FATTISPECIE
Nel caso di specie la società ricorrente aveva acquistato nel 1996 un terreno edificabile con clausola apposta nel rogito notarile dell’obbligo dell’alienante di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in virtù di un accordo con il Comune. Dette opere venivano concretamente eseguite dal dante causa (venditore) e cedute all’Amministrazione nel 2001. La società aveva presentato una prima istanza di concessione edilizia nel 1996 per la costruzione di fabbricato di civile abitazione non dando però corso alla pratica e nel 2006 una nuova istanza tesa a ottenere permesso di costruire per il medesimo intervento edilizio, ma in tale occasione il Comune richiedeva la corresponsione degli oneri di urbanizzazione a causa della sopravvenienza di nuova disciplina urbanistica.
La ricorrente, avendo provveduto al pagamento con riserva, chiedeva l'accertamento del proprio diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione in relazione alle opere già eseguite dal proprio dante causa e l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento dell'Ente con la conseguente condanna alla restituzione di quanto corrisposto.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DIRITTO ALLO SCOMPUTO DELL’ACQUIRENTE
Secondo il TAR Toscana 26/03/2020, n. 367, il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto ove le opere risultino integralmente realizzate sulla base di convenzione a suo tempo sottoscritta dai proprietari delle aree interessate in quanto, una volta che l’Amministrazione abbia discrezionalmente consentito la realizzazione diretta delle opere a scomputo del contributo, il concessionario o l’avente causa vanta un diritto allo scomputo. Ed infatti la giurisprudenza è ormai consolidata nel qualificare quali “propter rem” le obbligazioni scaturenti da tali accordi, traslativi dunque oltre che degli obblighi anche dei diritti, subentrando l’avente causa nella stessa posizione giuridica del dante causa.
In caso contrario si riterrebbe consentita, di fatto, una doppia partecipazione a carico del privato per il medesimo insediamento con conseguente ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione.

VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE - PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante l’invocata sopravvenienza della nuova disciplina urbanistica in quanto nulla era mutato rispetto alla capacità edificatoria né soprattutto al carico urbanistico del lotto, sicchè il pagamento effettuato dalla ricorrente su richiesta del Comune appariva comunque “sine titulo”.

A tale ultimo riguardo è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alle varianti al permesso di costruire secondo il quale ai fini della riliquidazione o meno degli oneri di urbanizzazione, l'unico legittimo presupposto imponibile è costituito dalla sussistenza o meno dell'eventuale maggiore carico urbanistico provocato dalla variante introdotta in un fabbricato già autorizzato, con la conseguente illegittimità della richiesta del pagamento di tali maggiori oneri se non si verificata la variazione del carico urbanistico.

CONCLUSIONI
Alla luce delle suesposte considerazioni, data la completa realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del dante causa, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi dalla data della domanda.

Dalla redazione