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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 22/12/2011, n. 211
D.L. 22/12/2011, n. 211
D.L. 22/12/2011, n. 211
Stralcio. In vigore dal 23/12/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 31/03/2014, n. 52 (L. 30/05/2014, n. 81)
- D.L. 25/03/2013, n. 24 (L. 23/05/2013, n. 57)
- D.L. 13/09/2012, n. 158 (L. 08/11/2012, n. 189)
- L. 17/02/2012, n. 9 (Legge di conversione) in vigore dal 21.2.2012
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Art. 1 - Art. 3-bis. - Omissis |
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Art. 3-ter. - (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).1. “Il completamento” N5 del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi “è disciplinato ai sensi dei commi seguenti” N5. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri: a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; |
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Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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