Articolo abrogato dall'art. 120, comma 1, della L.R. 11/05/2009, n. 18, così recitava:

"Art. 66 - Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 52/1993

1. L'articolo 4 della L.R. n. 52/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro.

1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale la Regione adotta, nell'ambito del piano regionale di sviluppo, il Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di seguito denominato "Programma triennale". Esso contiene:

a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti e nel complesso per ogni provincia;

b) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto, con riferimento specifico sia agli obiettivi produttivi sia a quelli occupazionali. Per gli interventi comunitari richiedenti l'interconnessione di più fondi, vengono indicate le modalità di esecuzione.

2. Il programma valuta la corrispondenza tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico ed indica:

a) le priorità, gli obiettivi e le strategie nonché i settori economici e produttivi di intervento;

b) le modalità di integrazione del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro;

c) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza;

d) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego, nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi;

e) i criteri per l'individuazione dei servizi specialistici da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego;

f) gli standard formativi per ogni tipo di corso e le conseguenti indicazioni di tipologia, durata e costi;

g) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;

h) i profili professionali connessi ai corsi per i quali è previsto il rilascio della qualifica;

i) gli obiettivi quantitativi e qualitativi ed i criteri per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, nonché i requisiti per l'accesso all'insegnamento nei corsi;

j) la percentuale dei fondi da destinarsi al diritto allo studio;

k) le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi;

l) le attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

m) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro.

3. Il Programma triennale individua altresì gli obiettivi, gli indirizzi e le procedure attraverso le quali realizzare l'integrazione, tra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, dell'offerta formativa indicando altresì le direttive per l'attuazione delle iniziative previste, i mezzi finanziari per attuarle e stabilendo i criteri ed i parametri, sia per l'assegnazione dei fondi alle Province, sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di iniziative.

4. Il Programma triennale prevede inoltre i contenuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e di cui all'articolo 7,comma 1 della L.R. n. 30/2008.

5. Il Programma ha durata triennale e conserva la sua efficacia anche oltre la sua scadenza fino all'approvazione del Programma successivo.

6. Il Programma triennale è aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate e degli eventuali mutamenti socio-economici e sulla base delle proposte espresse dalle Province. L'eventuale aggiornamento del Programma triennale può comportarne l'estensione ai tre anni successivi alla data dell'aggiornamento stesso.

7. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal Programma triennale, individua, in base alle disponibilità finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere g) ed m).

8. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale, descrivendo i principali risultati ottenuti e le criticità emerse.”

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