Articolo abrogato dall'art. 120, comma 1, della L.R. 11/05/2009, n. 18, così recitava:

"Art. 7 - Programmazione regionale

1. Nell'ambito del Programma triennale sono contenuti gli indirizzi programmatici per il sistema integrato dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro ed in particolare:

a) le strategie, gli obiettivi, i criteri generali, le linee di intervento ed il quadro dei fabbisogni finanziari, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale ed alle iniziative di collocamento mirato;

b) le caratteristiche dei beneficiari ed i criteri di preferenza per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge;

c) la definizione di eventuali categorie di beneficiari ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 11 nonché di eventuali categorie di datori di lavoro ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 12;

d) i criteri generali per l'organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 469/1997;

e) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione fra le varie tipologie di intervento, le varie categorie di beneficiari ed i diversi soggetti attuatori, prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi, nonché in particolare i criteri generali per il riparto tra la Regione e le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3;

f) la definizione di giovane età, ai fini dell'articolo 45, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente;

g) l'individuazione delle situazioni comportanti il rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, ai fini dell'articolo 39."

Dalla redazione