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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 19/11/2019, n. 182
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 19/11/2019, n. 182
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 19/11/2019, n. 182
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PremessaIL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d’aria; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli |
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Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO DEL RICAMBIO |
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Art. 3. - Obblighi dei produttori e degli importatori1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6. Ai fini del presente decreto, una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novantacinque. 2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell’adempimento del predetto obbligo. 3. Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 è utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8. 4. I produttori e gli importatori degli pneumatici so |
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Art. 4. - Forme associate di gestione1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all’obbligo di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più consorzi o società consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione già esistente il singolo produttore o importatore deve darne comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato II, da inserire nel registro di cui all’articolo 7. 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all’obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all’Allegato V. 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel |
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Art. 5. - Sistemi individuali di gestione1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato II, da inserire nel registro di cui all’articolo 7. |
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Art. 6. - Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio1. Il contributo ambientale di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all’Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell’ambito della predetta gestione. Il contributo è differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, come individuate nell’Allegato I. |
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Art. 7. - Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi del |
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Art. 8. - Sanzioni1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provve |
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Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO |
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Art. 9. - PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Sono confermate la vigenza e l’operatività del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l’Automobile Club d’Italia (ACI), dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dal presente articolo. 3. Il comitato è composto da cinque membri, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato |
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Capo IV |
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Art. 10. - Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali1. Le forme associate di gestione di cui all’articolo 4 esistenti e operanti alla data dall’entrata in vigore del presente decreto, continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, e il progetto di cui all’articolo 4, comma 6, comprovanti l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto |
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ALLEGATO I (Articolo 3, comma 4)Parte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO II (Articolo 3, comma 7) - Modulo di comunicazione della modalità di gestioneParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO III (Articoli 3, comma 8) - Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatoriParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO IV (Articolo 3, comma 9) - Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedenteParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO V (Articolo 4, comma 6) - Target di raccolta dai punti di generazione degli pfu per aree geograficheParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO VI (Articolo 4, comma 6) - Requisiti minimi del progettoParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO VII (Articolo 4, comma 10) - Modulo di dichiarazione annuale di PFU RACCOLTI nell’anno solare precedenteParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO VIII (Articolo 6, comma 2) - Modulo di comunicazione del contributoParte di provvedimento in formato grafico |
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