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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/04/2011, n. 82
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/04/2011, n. 82
- L. 30/12/2018, n. 145
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale"; |
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Art. 1 - Principi generali, esclusioni1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; |
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Art. 3 - Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immis |
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Art. 4 - Struttura operativa associata1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facoltà e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 3. |
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Art. 5 - Contributo ambientale per la gestione degli PFU1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la c |
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Art. 6 - Sanzioni1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associa |
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Art. 7 - PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato è composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza. |
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Art. 8 - Istituzione del tavolo permanente di consultazione1. È istituito presso l'autorità competente un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1. 2. Il tavolo, presieduto da un |
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Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; |
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Allegato A (Articolo 3, comma 2) - Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e ImportatoriParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B (Art. 3, comma 3) - Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell'anno solare precedenteParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C (Art. 3, comma 4) - Modulo di dichiarazione per la scelta della gestione indirettaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D (Artt. 5, comma 2 e 7, comma 6)Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento. |
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Allegato E (Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)
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