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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/12/2011, n. 228
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Con le modifiche introdotte dal
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in ma |
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Art. 1. - Campo di applicazione e finalità1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garan |
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Art. 2. - Documento pluriennale di pianificazione1. Al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di seguito «Documento», che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il «Programma triennale dei lavori» di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, R e successive modificazioni. |
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Art. 3. - Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene: a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto del |
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Art. 4. - Valutazione ex ante delle singole opere1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalità, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi. |
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Art. 5. - Selezione delle opere1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento. 2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene: a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli esi |
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Art. 6. - Valutazione expost delle opere1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attività di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. 2. Le attività di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: |
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Art. 7. - Organismi indipendenti di valutazione1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione di cui al presente decreto, di seguito «Organismi», nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.R 2. Al fine di un efficace svolgimento delle attività di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), dell |
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Art. 8. - Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento. |
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Art. 10. - Controllo della Corte dei conti1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla Corte dei conti a |
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Art. 11. - Norma finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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