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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/04/2020
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/04/2020
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/04/2020
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PremessaIL DIRETTORE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 11; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e in particolare l’art. 22, lettera a) e lettera b); Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ed in particolare l’art. 20; Viste le raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (14), 77 (1999) approvate dal Comitato permanente della convenzione di Berna, relative alle introduzioni di specie alloctone, alla loro eradicazione e alle misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare; Vista la raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive adottata dal Comitato permanente della convenzione di Berna nel dicembre 2003; |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto definisce: |
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Art. 2. - Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone1. Lo studio di fattibilità di cui all’art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è redatto sulla base degli elementi indicati nell’allegato 1. 2. Lo studio di fattibilit&agrav |
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Art. 3. - Criteri per l’immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone1. Gli enti richiedenti l’autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al Ministero dell’ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto dei seguenti elementi: a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione; b) area interessata dall’immissione; c) periodo per il quale si richiede l’autorizzazione; |
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ALLEGATO 1 - CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REINTRODUZIONE E IL RIPOPOLAMENTO DI SPECIE AUTOCTONEa) Esposizione critica delle motivazioni dell’intervento nel quadro dello stato di conservazione delle specie a scala biogeografica. b) Inquadramento dell’intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali (azione prevista da piani d’azione nazionali; azione prevista da linee guida, strategie o piani d’azione internazionali; inclusione della specie in liste rosse nazionali ed internazionali, ecc.). c) Valutazione dello status legale del taxon (specie nell’ambito del presente decreto) in oggetto (inclusione in altre direttive e convenzioni, ecc.). d) Indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all’entità faunistica oggetto dell’intervento: 1. posizione sistematico-tassonomica dell’entità faunistica o floristica originariamente presente; 2. principali caratteristiche biologiche ed ecologiche del taxon; 3. distribuzione pregressa; |
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ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L’IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE USATE COME AGENTI DI CONTROLLO BIOLOGICOa) Definizioni: Agenti di controllo biologico (ACB) - specie che svolgono effetti di controllo delle popolazioni di organismi nocivi alle piante; EPPO - Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante; EPPO Standards - standard elaborati per i Paesi dell’EPPO; IPPC - Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali; ISPM - Standard internazionale per le misure fitosanitarie della IPPC/FAO; Organismo non autoctono nocivo (Pest) - ogni organismo non autoctono, specie, ceppo o biotipo, nocivo alle piante o a prodotti vegetali. b) Informazioni sulla specie non autoctona come Agente di controllo biologico (ACB): status tassonomico e morfologia. Specificare se l’ACB è facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui può essere confusa); cenni di biologia ed ecologia dell’ACB; areale di origine dell’ACB e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie è nota per essere i |
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ALLEGATO 3 - CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L’IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE PER MOTIVAZIONI DIVERSE DAL CONTROLLO BIOLOGICOa) Informazioni sulla specie non autoctona oggetto di immissione: status tassonomico e morfologia. Specificare se la specie non autoctona oggetto di immissione è facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui può essere confusa); descrizione approfondita su biologia ed ecologia della specie; areale di origine della specie e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie è nota per essere invasiva in alcune aree del mondo); eventuali impatti negativi della specie non autoctona registrati sulla biodiversità e gli habitat nelle aree di introduzione analizzando con particolare attenzione specie e habitat Natura 2000. b) Motivazione per cui si richiede l’immissione (specificando il perché gli obiettivi non possano essere perseguiti utilizzando una specie autoctona): specificare quale. c) Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si richiede l’immissione della specie non autoctona. |
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