Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per il calcolo della rendita presunta che deve essere attribuita d'ufficio a carico di coloro che si rendano inadempienti all'obbligo di presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 19 del D.L. 78/2010, comma 8, sulle cosiddette «case fantasma», nonché a determinare gli oneri da porre a carico dei medesimi soggetti.
Il comma 8 dell’art. 19 del D.L. 78/2010 ha disposto a carico dei proprietari di immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto a seguito dell’espletamento da parte dell’Agenzia del territorio delle operazioni previste dall’art. 2 del D.L. 262/2006, comma 36, l'obbligo di procedere entro il 31/12/2010 alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Il termine ultimo per adempiere al suddetto obbligo è stato poi differito al 30/04/2011 dal D.L. 225/2010, di conversione del cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe».
L'articolo 2 del Provvedimento in commento prevede che la rendita presunta venga determinata secondo le seguenti modalità:
- gruppi catastali A, B e C: moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
- gruppi catastali D ed E: applicando al valore della unità immobiliare, determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali con riferimento al biennio 1988-1989, il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.
Gli oneri dovuti per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta a carico dei soggetti che si renderanno inadempienti all'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento entro il 30/04/2011 sono definiti dalla tabella allegata al Provvedimento.