Il decreto è finalizzato alla promozione ed allo stimolo del mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e nel potenziamento del contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità europea in materia di ambiente, clima ed energia. Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della L. 96/2010 (Comunitaria 2009), al fine di recepire la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Il decreto in commento stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di servizio pubblico di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali nell'intero arco della loro vita:
- consumo energetico;
- emissioni di biossido di carbonio (CO2);
- emissioni di ossidi di azoto (NOx), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato;
- ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11/04/2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto in commento i contratti per l’acquisto dei veicoli di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 28/04/2008, ossia i veicoli, soggetti a omologazione facoltativa, che non sono stati omologati e appartengono alle seguenti categorie:
- veicoli utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;
- veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
- veicoli semoventi per l’esecuzione di lavori, non idonei al trasporto di passeggeri o di merci.