D. Leg.vo 11/02/2011, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 11/02/2011, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
In vigore dal 30/03/2011
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[Premessa]




Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità eur

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, R le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».

4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). — 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:

a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;

b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.

2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

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ALLEGATO A
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«ALLEGATO III(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)


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PARTE AMODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI.

1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

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PARTE BMODALITÀ DI ISCRIZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI SISTEMI COLLETTIVI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI.

1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.

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PARTE C


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TABELLA 1


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