Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235
D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista l |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»; b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica »; c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazio |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la f |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal s |
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Art. 6 - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: «centrali |
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Art. 7 - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «Lo Stato |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di c |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i segu |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le pubbliche ammi |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l'alinea è sostituita dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, ferm |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «registrazione» è sostituita dalla seguente: «memorizzazione»; |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.». |
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Art. 17 - Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti». 2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è so |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «all' |
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Art. 19 - Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 è sostituito dal se |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 (Vigilanza sull'attività dei |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) è soppressa; b) dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizi |
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Art. 23 - Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «dieci |
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Art. 24 - Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il secondo periodo del comma 2 non si appl |
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Art. 25 - Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il |
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Art. 26 - Modifiche al capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme el |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazi |
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Art. 30 - Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea la parola: «garantisce» è sostituita dalla seguente: «assicura»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: «1 |
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Art. 31 - Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi co |
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Art. 32 - Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: &l |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 1981. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettroni |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive». 2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: «Art. 50-bis (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla cre |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amminist |
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Art. 36 - Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera g) &egr |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazi |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e da |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «Ai sens |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»; |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: |
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Art. 45 - Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4451. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: &laq |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «de |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parol |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 51 - Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazi |
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Art. 52 -Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 53 - Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è aggiunto il |
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Art. 54 - Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è aggiunto il |
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Art. 55 - Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 56 - Abrogazioni1. Sono abrogati : |
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Art. 57 - Norme transitorie e finali1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 4 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 3 |
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