Con il decreto, in vigore dal 25/09/2010, sono disciplinate le modalità con le quali, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, sono rilasciate le informazioni antimafia previste dalla normativa vigente. Si tratta in particolare delle informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.
Interessati al provvedimento sono tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
In pratica il provvedimento amplia l’ambito di intervento dei prefetti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, conferendo la potestà di disporre accessi e accertamenti nei cantieri avvalendosi di Gruppi interforze.
Dal punto di vista procedurale il provvedimento dispone che al termine degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese disposti dal prefetto, che debbono essere comunque improntati a criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa, viene predisposta entro 30 giorni una relazione, successivamente acquisita e valutata dal prefetto stesso in vista della eventuale adozione dell'informativa di cui al citato art. 10 del D.P.R. 252/1998
Nel caso il prefetto ritenga sussistere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa emette dunque la citata informativa alle pubbliche amministrazioni, previa eventuale audizione dell'impresa interessata che deve avvenire ai sensi dell'art. 5 del provvedimento in esame.