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18/03/2020

Sanatoria paesaggistica: diniego anche per i volumi non rilevanti ai fini urbanistici

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, anche interrati, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava del rigetto di una domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di alcune opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, quali nello specifico la realizzazione di un porticato annesso a un fabbricato residenziale preesistente e di un magazzino interrato. La Soprintendenza aveva emesso il parere negativo, ritenendo l’istanza non ammissibile a sanatoria per un “effettivo incremento di volume reale e geometrico” a seguito delle opere eseguite. La ricorrente sosteneva che le opere non fossero rilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, in quanto il PGT escludeva dal computo del volume i locali interrati con altezza inferiore a 2,70 metri e i portici.

CASI DI AMMISSIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE POSTUMA
Al riguardo il TAR Lombardia Brescia 17/02/2020, n. 135 ha ricordato che in tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

REALIZZAZIONE DEL PORTICATO
Per quanto concerne il porticato, i giudici hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali secondo i quali:
- la norma in esame ritiene sufficiente l’aumento di volumetria a precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità, riferendosi la “necessità dell'utilità” alle sole superfici;
- in merito alla configurabilità di volumi e superfici a fini paesistici, si deve fare riferimento alla Circ. Min. Beni e Att. Culturali 26/06/2009, n. 33, che nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del citato art. 167, D. Leg.vo 42/2004, ha chiarito che “per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto”;
- le nozioni di superficie e volume sotto il profilo paesaggistico sono diverse e non sovrapponibili a quelle conosciute in ambito urbanistico: si tratta infatti di qualificazioni che interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la loro percepibilità come ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio.
Il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude pertanto qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
In applicazione di tali principi, il TAR ha ritenuto che il porticato integrasse la nozione di volume rilevante ai fini dell'accertamento di compatibilità paesistica.

VOLUMI INTERRATI
Con riferimento al magazzino interrato, il TAR ha ribadito che il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce anche ai volumi interrati. Ed infatti, la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una non trascurabile alterazione dello stato dei luoghi, sicché la scelta legislativa di precludere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria si pone in perfetta coerenza con la regola della non sanabilità ex post degli abusi commessi in zona vincolata, fatta eccezione per le poche ipotesi, oggetto di elencazione tassativa, che riguardano interventi effettivamente privi di impatto sull'assetto del bene vincolato. In sostanza, il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche.

Sul tema si veda anche la Nota: Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi e la Nota: Interventi edilizi non visibili in zona vincolata: configurabilità del reato paesaggistico.

Dalla redazione