Migliori tecniche disponibili (BAT) per impianti di forgiatura e fonderie | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8392

Flash news del
09/12/2024

Migliori tecniche disponibili (BAT) per impianti di forgiatura e fonderie

La Commissione europea ha pubblicato le migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie.

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) IMPIANTI FORGIATURA E FONDERIE - Con la Dec. Comm. UE 29/11/2024, n. 2974, pubblicata il 06/12/2024, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, in attuazione dell’art. 13, paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Le conclusioni si riferiscono in particolare alle attività di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE, numeri 2.3, 2.4, 2.5, 6.11 relative:
- alla trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- al funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- alla lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
- al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni sulle BAT riguardano anche le seguenti attività:
- fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
- fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
- trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1 ;
- rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;
- stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;
- processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).

La Commissione UE ha precisato che le conclusioni si applicano fatte salve le altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), oppure di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP).

Si riporta di seguito l’elenco delle Decisioni sulle BAT che risultano emanate e pubblicate dalla Commissione europea.

TIPI DI IMPIANTI

ESTREMI DELLA DECISIONE

Produzione di ferro e acciaio

Dec. Comm. UE 28/02/2012, n. 135

Produzione del vetro

Dec. Comm. UE 28/02/2012, n. 134

Industria conciaria

Dec. Comm. UE 11/02/2013, n. 84

Produzione di cemento, calce, ossido di magnesio

Dec. Comm. UE 26/03/2013, n. 163

Produzione di cloro-alcali

Dec. Comm. UE 09/12/2013, n. 732

Produzione di pasta per carta, carta e cartone

Dec. Comm. UE 26/09/2014, n. 687

Raffinazione di petrolio e di gas

Dec. Comm. UE 09/10/2014, n. 738

Produzione di pannelli a base di legno

Dec. Comm. UE 20/11/2015, n. 2119

Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica

Dec. Comm. UE 30/05/2016, n. 902

Industrie dei metalli non ferrosi

Dec. Comm. UE 13/06/2016, n. 1032

Allevamento intensivo di pollame o di suini

Dec. Comm. UE 15/02/2017, n. 302

Grandi impianti di combustione

Dec. Comm. UE 31/07/2017, n. 1442;
Dec. Comm. UE 30/11/2021, n. 2326

Fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi

Dec. Comm. UE 21/11/2017, n. 2117

Trattamento dei rifiuti

Dec. Comm. UE 10/08/2018, n. 1147

Incenerimento dei rifiuti

Dec. Comm. UE 12/11/2019, n. 2010

Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte

Dec. Comm. UE 12/11/2019, n. 2031

Trattamento di superfici con solventi organici e per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici

Dec. Comm. UE 22/06/2020, n. 2009

Industria di trasformazione dei metalli ferrosi

Dec. Comm. UE 11/10/2022, n. 2110

Sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica

Dec. Comm. UE 06/12/2022, n. 2427

Industria tessile

Dec. Comm. UE 09/12/2022, n. 2508

Macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili

Dec. Comm. UE 11/12/2023, n. 2749

Impianti di forgiatura e fonderie

Dec. Comm. UE 29/11/2024, n. 2974

 

Dalla redazione