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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 30/01/2009, n. 3736
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[Premessa]Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali »; Visto, in particolare, l’articolo 2 del predetto decreto-legge che dispone che al |
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Art. 1.1. Al fine di disporre in termini di somma urgenza l’attuazione coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il prof. ing. Roberto Guercio è nominato Commissario delegato, in sostituzione dei commissari delegati già nominati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri |
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“Art. 1bis.N2 1. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, R la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine m |
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Art. 2.1. Il Commissario delegato provvede, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con incompleta capacità di invaso e con carente utilizzazione della risorsa idrica, nonché alla definizione delle iniziative volte a rimuovere le cause ostative al completamento ed all’esercizio delle opere stesse. 2. Ai fini sopra indicati il Commissario delegato, sulla base delle risultanze dell’ordinaria attività di vigilanza e degli accertamenti già espletati dalla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e dagli uffici tecnici per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una sp |
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Art. 3.1. Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo 2, comma 173, del |
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Art. 5.1. Per il compimento nei termini di somma urgenza delle iniziative previste dall’articolo 1 del |
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Art. 6.1. Per l’attuazione degli interventi collegati alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: — legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 |
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Art. 7.1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, il Commissario delegato potrà utilizzare, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei tra |
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Art. 8.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad |
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“Art. 9.N2 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, R nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1 |
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