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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 19/12/2019, n. C-592/18
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) - Nozione di “biocida”- Nozione di “principio attivo” - Prodotto batterico contenente la specie Bacillus ferment - Modalità di azione diverse da una mera azione fisica o meccanica - Modalità di azione indiretta - Termine entro il quale agisce il prodotto.1) La nozione di "biocida", ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, deve essere interpretata nel senso che comprende prodotti contenenti una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità di azione, agiscono, in linea di principio, non direttamente sugli organismi nocivi bersaglio, bensì sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, sempreché tali prodotti attuino un’azione diversa da una mera azione fisica o meccanica, che faccia parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un prodotto debba essere applicato sulla superficie da trattare solo dopo la rimozione degli organismi nocivi bersaglio stabiliti su tale superficie non incide sulla qualificazione di tale primo prodotto come "biocida" ai sensi della disposizione in parola. 3) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale un prodotto agisce non incide sulla qualificazione di tale prodotto come "biocida" a norma della suddetta disposizione. |
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