D. Leg.vo 20/11/2008, n. 188 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 20/11/2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
In vigore dal 18.12.2008. Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 03/09/2020, n. 118
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 27
- L. 28/12/2015, n. 221
- L.06/08/2013, n. 97
- D. Leg.vo 11/02/2011, n. 21
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 "e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose"N14, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smal

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un’unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall’utilizzatore;

c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;

d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulato

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Art. 3. - Divieti di immissione sul mercato

1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’immissione sul mercato:

a) di tutte le pil

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Art. 4. - Maggiore efficienza ambientale

1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dell’efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo l’intero ciclo di vita, nonché favorire l

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Art. 5. - Immissione sul mercato

1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto

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Art. 6. - Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili

1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all’articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:

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Art. 7. - Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli

N4

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:

a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta

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Art. 8. - Obiettivi di raccolta

1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori “portatili” N2 viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell’anno 2011. Fatta salva l’ap

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Art. 9. - Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. “Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall&rsquo

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Art. 10. - Trattamento e riciclaggio

1. Entro il 26 settembre 2009:

a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell’ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 “o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,”

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Art. 11. - Nuove tecnologie di riciclaggio

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economic

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Art. 12. - Smaltimento

1. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti

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Art. 13. - Finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6, 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

2. “Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità” N2 di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle op

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Art. 14. - Registro nazionale

1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell’articolo 13. N6

2. “I produttori che per la prima volta immettono s

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Art. 15 - Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio

N4

1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.

2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziam

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Art. 16. - Centro di coordinamento

1. È istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente person

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Art. 17. - Compiti del Centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

2. I

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Art. 18. - Organizzazione del Centro di coordinamento

1. Sono organi del Centro di coordinamento:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori, in forma singola o as

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Art. 19. - Comitato di vigilanza e controllo

1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell’articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.

2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal “Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal”

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Art. 20. - Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall’

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Art. 21. - Partecipazione

1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.

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Art. 22. - Informazioni per gli utilizzatori finali

1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

a) i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile

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Art. 23. - Etichettatura

1. N11 Le pile e gli accumulatori "e i pacchi batterie" N14sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell’allegato IV.

2. Tale simbolo

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Art. 24. - Relazioni alla Commissione europea

1. N29

2. Il Ministero dell'ambiente e della t

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Art. 25. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, “immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5” N2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

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Art. 26. - Modifiche degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del m

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Art. 27. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione del decreto con le ri

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Art. 28. - Obiettivi minimi di raccolta

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Art. 29. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della sanità in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;

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Allegato I - Controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili di cui all’articolo 8, comma 3 (articolo 8, comma 3)


Anno

Raccolta dati

Calcolo

Obbligo di comunicazione

2009

Vendite nell’anno V (2009)

2010

Vendite nell’anno V (2010)

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Allegato II - Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio (articolo 10)

PARTE A: TRATTAMENTO

Requisiti tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori

Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo.


1. Ubicazione

1.1 Al fine del rilascio dell’autorizzazione ai nuovi impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal presente decreto, l’autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1 L’impianto non deve ricadere:

a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani stralcio per l’assetto idrogeologico di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) in aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto;

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

d) nelle zone di rispetto di cui all’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell’articolo 146 del citato decreto.

1.1.2 Nell’individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

1) le aree industriali dismesse;

2) le aree per servizi e impianti tecnologici;

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Allegato III - Modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)

N13

PARTE A

1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:

a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e n

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Allegato IV - Simboli per pile, accumulatori e pacchi batterie ai fini della raccolta differenziata (articolo 23, comma 1)

N2

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Allegato V - Esempi meramente illustrativi delle definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) e f)

Pile o accumulatori portatili:

sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.

Pile e accumulatori industriali:

— pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici;

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