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D. Pres.P. Bolzano 13/02/2020, n. 9

Regolamento sull'armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 14/06/2021, n. 20
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere massicce di calcestruzzo per opere di protezione, co

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) elemento strutturale massiccio in calcestruzzo: elemento con dimensione minima ≥ 0,8 m;

b) calcestruzzo armato: calcestruzzo con contenuto di armatura pari almeno al minimo secondo le vigenti �

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Art. 3 - Nozioni di base

1. Per la determinazione dell’armatura minima e per l’esecuzione di opere in calcestruzzo non armato va fatto riferimento alle NTC 2018.

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Art. 4 - Determinazione del contenuto minimo di armatura

1. La trasmissione di sollecitazioni assiali di tiro o di tensoflessione da zone di calcestruzzo armate a zone non armate va evitata. Per evitare rotture fragili tra una zona armata e l’elemento di appoggio, il contenuto di armatura non può essere inferiore al contenuto minimo indicato nell’articolo 1, figure 1 e 2, dell’allegato A.

2. Per gli elementi con sviluppo bidimensionale per i quali, in base al dimensionamento agli stati limite, non è necessaria alcuna armatura, può essere impiegato calcestruzzo non armato o debolmente armato secondo le seguenti indicazioni:

a) le opere delle classi di conseguenza CC1 e CC2 possono essere eseguite con calcestruzzo non armato o debolmente armato;

b) le opere della classe di conseguenza CC3

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Art. 5 - Misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure

1. L’armatura di ripartizione delle fessure citata all’articolo 4, comma 8, può essere ridotta, se vengono adottate idonee misure di controllo della fessurazione e se l’effettivo rispetto dell’ampiezza delle fessure viene verificato sulle opere finite; una misura idonea può essere il ricorso ad un’opportuna miscela di calcestruzzo con ridotto sviluppo di calore di idratazione e con adeguato sviluppo della resistenza a trazione.

2. Se si riduce l’armatura utilizzata per limitare l’ampiezza delle fessure, è necessario osservare le prescrizioni di cui ai commi da 3 a 14 del presente articolo.

3. Per il calcestruzzo da impiegare si devono definire le

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Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A - Figure e formule del regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo

N1

Parte di provvedimento in formato g

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