L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività alberghiere non possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione sostenuti nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2006, come previsto dal comma 354, art. 1 della L. 296/2006.
L'esclusione delle attività alberghiere da detto beneficio fiscale è dovuta alla formulazione del comma in oggetto, che indica espressamente come soggetti beneficiari i soli soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio.
Si ricorda infatti che il citato comma 354 ha introdotto un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa nel settore commercio pari al 36% dei costi sostenuti per gli interventi elencati al medesimo comma, e consistenti in linea di massima nella sostituzione degli elementi illuminanti installati negli ambienti interni con altri ad alta efficienza energetica.
A tal proposito l'Agenzia precisa che la norma in questione ha natura agevolativa, in deroga al regime ordinario del Testo Unico delle imposte sui Redditi, ed è pertanto oggetto di stretta interpretazione, in quanto non può prestarsi, in aderenza ad un consolidato indirizzo in ambito amministrativo e giurisprudenziale, ad interpretazioni di tipo estensivo o analogico. Sempre per la sua natura di favore, tale norma richiede che l'attività sia effettivamente svolta e non soltanto ipotetica e potenziale.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si puntualizza che le società che svolgono un'attività tipica di servizi, quale quella alberghiera, individuata dal codice ATECO 5510, non possono fruire dell'agevolazione in commento.