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14/02/2020

Abuso d'ufficio in materia edilizia: responsabilità del privato che chiede provvedimenti illegittimi

In tema di abuso d'ufficio in materia edilizia, la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sull'accertamento del dolo del funzionario pubblico che rilascia l'atto illegittimo e sulla responsabilità del privato che avanza ripetute richieste palesemente inammissibili.

FATTISPECIE
Nel caso di specie e secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il responsabile del procedimento amministrativo culminato nel rilascio del permesso a costruire in sanatoria richiesto da un privato, avrebbe emesso, con l'intenzione di favorire illecitamente quest'ultimo, parere favorevole all'adozione del precisato provvedimento, nonostante lo stesso si ponesse in violazione di molteplici disposizioni di legge e di regolamento, in particolare per l'assenza di un piano particolareggiato di zona e per il mancato rispetto del vincolo paesaggistico derivante dalla fascia di tutela di un torrente.
Il privato, invece, quale interessato al rilascio del permesso a costruire in questione, avrebbe rafforzato l'intento criminoso dei pubblici ufficiali mediante ripetute richieste palesemente illegittime all'Autorità amministrativa.

La sentenza impugnata, in linea con quanto affermato da quella di primo grado, aveva ritenuto che il permesso a costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di San Martino Valle Caudina in favore del privato, previo parere del responsabile del relativo procedimento amministrativo, fosse affetto da violazione di legge, sotto diversi profili:
- il permesso era stato rilasciato nonostante l'assenza di un piano particolareggiato, presupposto necessario per l'insufficiente urbanizzazione della zona;
- le opere oggetto del permesso di costruire in sanatoria non erano conformi alla disciplina urbanistica vigente né al momento della loro realizzazione, né a quello della presentazione della domanda in sanatoria;
- il permesso di costruire, nonostante fosse a titolo di sanatoria, consentiva l'esecuzione di opere ulteriori a quelle realizzate, in violazione dell'art. 36, del D.P.R. n. 380 del 2001;
- le opere non erano “sanabili”, stante quanto previsto dall'art. 146, del D. Leg.vo 42/2004, perché gli interventi erano stati realizzati in contrasto con il vincolo paesaggistico gravante sulle aree comprese nella fascia di 150 metri dalle sponde o dagli argini dei torrenti.

PRINCIPI DI DIRITTO
In tema di abuso d'ufficio, la Corte di Cassazione ha ricordato che la prova del dolo intenzionale non presuppone l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda dal mero comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto

Con riguardo alla responsabilità penale del privato per concorso nell’abuso di ufficio, la Cass. pen. 27/11/2019, n. 48186, ha precisato che per configurare il concorso dell'extraneus nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo.

CONCLUSIONI
Sulla base di tali principi, il dolo del funzionario per il reato di abuso d’ufficio era stato desunto dalle illegittimità inficianti il permesso di costruire in sanatoria e, quindi, il precedente parere.

La sentenza impugnata aveva inoltre affermato la penale responsabilità del privato (per il suo contributo concorsuale nel reato di abuso d’ufficio) sulla base della reiterazione di richieste palesemente inammissibili. Infatti, il ricorrente aveva avanzato plurime richieste nel corso degli anni, nella piena consapevolezza dell'illegittimità dei provvedimenti domandati, stante anche il sequestro penale delle opere disposto prima della presentazione dell'istanza in sanatoria.

La Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di Appello, che aveva ritenuto la responsabilità penale del funzionario pubblico e del privato per il reato di abuso d’ufficio, ma ha annullato la sentenza perché tale reato era estinto per prescrizione.
 

Dalla redazione