Con il Comunicato n. 52 del 7.5.2008, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 22.5.2008, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fornisce alle Società Organismo di Attestazione (SOA) indicazioni sui criteri da seguire nell'attività di attestazione, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo, al fine di contrastare l'ormai frequente fenomeno di restituzione o rinuncia dell'attestazione operata dall'impresa proprio per evitare i controlli periodici medesimi.
Preso atto della forte diffusione del fenomeno, l'Autorità ricorda che, proprio per contrastare tale comportamento delle imprese, già con la determinazione n. 6/2006 aveva precisato che la restituzione dell'attestazione non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, finalizzato ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel D.P.R. 34/2000, oltre che a verificare se gli stessi permangono in capo all'impresa, consentendo quindi di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa.
L'Autorità di vigilanza osserva dunque che tale comportamento delle imprese, fermo restando il diritto delle stesse alla restituzione/rinuncia dell'attestazione, potrebbe essere determinato dalla convinzione di estinguere qualsiasi procedimento di controllo. Quindi, al fine di arginare la diffusione di tale condotta si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, dopo la restituzione, alla verifica, secondo le modalità indicate dall'art. 40, comma 3 del D. Leg.vo 163/2006 (Vedi testo e nota - Solo abbonati), di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione oggetto di verifica e di procedere, secondo quanto previsto dall'art 40, comma 9-ter dello stesso decreto, qualora accertino che l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti