Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 02/10/2007, n. 50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 02/10/2007, n. 50

Ulteriori chiarimenti in materia di qualificazione delle imprese. Allegato F al D.P.R. n.34/00: corretta attribuzione dell’incremento convenzionale premiante ex art.19 del D.P.R.n.34/00
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TESTO DEL DOCUMENTO


Come è noto, l’art.19 del D.P.R.n.34/00, R recante il vigente “Regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, disciplina l’attribuzione di un incremento convenzionale premiante a quelle imprese che - oltre al possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (ora UNI EN ISO 9001:2000), riferito al settore delle imprese di costruzione - presentano particolari requisiti ed indici economico finanziari, consentendo alle stesse di ottenere una supervalutazione figurativa dei valori degli importi della cifra d’affari e dei lavori eseguiti, da utilizzare ai fini dell’ottenimento della qualificazione.

I quattro requisiti elencati sono, in sintesi, i seguenti:

a) capitale netto almeno pari al 5% della cifra d’affari media annuale;

b) indice di liquidità pari o superiore a 0,5;

c) reddito netto di esercizio di valore positivo in almeno due degli ultimi tre anni;

d) dotazione di attrezzature tecniche e di personale di valore non inferiore ai minimi stabiliti dall’art.18, commi 8 e 10 (rispettivamente 2% e 15% della cifra d’affari).

In sostanza, un’impresa che lavora in qualità e possiede almeno tre dei quattro requisiti sopraelencati, fornisce sufficienti indicatori della sua solidità ed affidabilità aziendale; l’accertamento della sussistenza di tali indicatori comporta la concessione di un bonus valutativo, che può consentire l’accesso ad una classifica di qualificazione superiore rispetto a quanto ordinariamente possibile sulla base dei titoli materialmente comprovati.

Nell’allegato F al D.P.R. viene illustrata la modalità di calcolo dell’incremento convenzionale premiante, riassumibile nella seguente formula matematica, riferita al caso più ricorrente descritto all’art.18, c.10, primo periodo:


C1 = (30/3) x { [(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q }

o, nel caso alternativo di cui al 2° periodo: C2 = (30/3)x{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q},

dove:

p è il rapporto fra costo sostenuto per il personale e cifra d’affari in lavori richiesta;

per p 0,225 si assume p = 0,225;

a è il rapporto tra costo dell’attrezzatura tecnica e cifra d’affari in lavori richiesta;

per a 0,03 si assume a = 0,03.


q è uguale a 1 in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale.


Come può facilmente rilevarsi, l’espressione [(p-0,15)/0,075] può assumere valori variabili tra 0 (se p = 0,15) ed 1 (se p 0,225), cioè si annulla se la percentuale del costo del personale raggiunge appena il limite minimo del 15% della cifra d’affari ed acquista il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 22,5%.

Analogamente, l’espressione [(a-0,02)/0,01] può assumere valori variabili tra 0 (se a = 0,02) ed 1 (se a 0,03), annullandosi se la percentuale delle attrezzature tecniche raggiunge appena il limite minimo del 2% della cifra d’affari ed esprimendo il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 3%.

Quindi – in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale e di sussistenza di tre dei quattro requisiti richiesti - i tre termini contenuti nella parentesi graffa possono assumere il valore complessivo variabile da un minimo di 1, se p = 0,15 e a = 0,02, ad un massimo di 3, qualora p 0,225 ed a 0,03.

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