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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 30/01/2020, n. 5/R
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PREAMBOLOVisto l’articolo 42 dello Statuto; Visto il Decreto legislativo 23/02/2010 n 49 (Attuazione delle Direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni); Visto il Decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 65 che prevede che le Autorità di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonché le relative cause; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 104; Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valuta |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento, n |
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Art. 2 - Contenuti delle indagini1. Le indagini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) di seguito denominate “indagini” sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e sono finalizzate: a) alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico negli strumenti di pianificazione territoriale; |
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Art. 3 - Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione: a) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti; b) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti; |
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Art. 4 - Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica1. Nell’ambito di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’articolo 3, il comune definisce: |
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Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico1. Al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici. 2. Nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interve |
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Art. 6 - Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati: a) la scheda per il dep |
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Art. 7 - Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione1. Con riferimento agli strumenti di cui all’articolo 3, comma 1, gli elaborati di cui all’articolo 6 sono trasmessi, prima dell’adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l’accertamento formale della documentazione, verifican |
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Art. 8 - Modalità di controllo delle indagini1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformità alle direttive di cui al presente regolamento e |
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Art. 9 - Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi1. Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8, con riferimento alle varianti approvate mediante conferenza di ser vizi, so |
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Art. 10 - Controllo obbligatorio delle indagini1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica: a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali; b) piani operativi o piani operativi intercomunali; c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall’articolo 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di: 1) infrastrutture lineari; |
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Art. 11 - Controllo a campione delle indagini1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio |
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Art. 12 - Esito del controllo1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all’articolo 8 comma 3, dà comunicazione dell’esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente. 2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non sian |
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Art. 13 - Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti1. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relativ |
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Art. 14 - Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all’articolo 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo: a) a seguito della comunicazione dell’esito posit |
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Art. 15 - Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica1. Il soggetto istituzionale competente nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 3 comma 1, propone l’aggiornamento dei quadri conos |
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Art. 16 - Trasmissione delle istanze e relativa modulistica1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell&r |
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Art. 17 - Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate1. Le indagini che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già state trasmesse o depositate |
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Art. 19 - Abrogazioni1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuaz |
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Art. 20 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). |
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