L’art. 6, comma 11, del Codice prevede che «Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione».
La previsione di misure sanzionatorie ad opera dell’Autorità, a carico degli operatori economici che non comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione, introduce, indirettamente l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di comunicare all’Autorità il verificarsi di dette circostanze, ovvero la mancata comprova del possesso dei requisiti e la produzione di dati e documenti non veritieri, ciò sia per i lavori che per i servizi e le forniture.
La razionalizzazione del sistema implica necessariamente che le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti, alla stregua di quanto sopra specificato, siano rese pubbliche, attraverso il Casellario informatico, al fine di consentire a tutte le stazioni appaltanti di avere conoscenza di tutti gli elementi necessari per il corretto esercizio delle procedure di affidamento, degli appalti e delle concessioni, di servizi e forniture.
L’art. 38 del Codice indica i requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, facendo riferimento in via unitaria alle procedure di affidamento, oltre che degli appalti di lavori, di quelli relativi a forniture e servizi. In relazione, in particolare, ad alcune cause di esclusione dalla gara, è precisato che l’elemento preclusivo alla partecipazione deve risultare «dai dati in possesso dell’Osservatorio», e quindi dai dati risultanti dal Casellario informatico. In tal senso, la lett. e) del citato art. 38, riferito alle gravi infrazioni in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, e la successiva lett. h), riguardante le «false dichiarazioni» in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione rese nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
L’esplicito richiamo ai dati in possesso dell’Osservatorio ovvero del Casellario informatico, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui alle lettere e), h) ed m-bis), è giustificato dalla circostanza che si tratta di informazioni conosciute dalla sola stazione appaltante che ne ha accertato i presupposti, o dall’Autorità che ha disposto la revoca o la sospensione dell’attestazione, e, pertanto, rispetto ad essi, il Casellario costituisce l’unico strumento idoneo ad accertarne la ricorrenza. Conseguentemente, la norma doveva necessariamente esplicitare che il suddetto dato fosse ricavabile dal casellario informatico presso l’Osservatorio.
Per quanto riguarda le ulteriori cause di esclusione previste dall’art. 38, ad oggi, per quanto concerne l’affidamento di servizi e forniture, le stazioni appaltanti ne accertano la ricorrenza consultando direttamente l’amministrazione certificante.
Tuttavia, tenuto conto che l’Autorità, in quanto destinataria delle comunicazioni di cui all’art. 6, comma 11 del Codice, è in possesso dei dati relativi al mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare e che, al fine di garantire la par condicio degli operatori e la regolarità delle gare, è tenuta a renderli pubblici, si ritiene coerente con i principi di semplificazione dell’azione amministrativa e di razionalizzazione del sistema che l’accertamento della ricorrenza delle altre cause di esclusione di cui all’art. 38 possa avvenire anche consultando il Casellario informatico.