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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Sviluppo Econ. 21/12/2007
D.Min. Sviluppo Econ. 21/12/2007
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si dispone, all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si prevede, all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, "individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"; Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente |
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Art. 1. - Soggetti obbligati1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" R così come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali. |
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Art. 2. - Obiettivi quantitativi nazionali1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico", R sono sostituite dalle seguenti: d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas", R sono sostituite dalle seguenti: d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; |
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Art. 3. - Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, é determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità p |
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Art. 4. - Modalità di scambio dei titoli di efficienza energetica1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, R provve |
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Art. 5. - Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e |
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Art. 6. - Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 |
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Art. 7. - Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 é aggiunta la seguen |
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Art. 8. - Monitoraggio |
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Art. 9. - Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 20061. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 é sostituito dal seguente: "3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dall'art. 13 |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta U |
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